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10.2010.637

Ripetuta guida in stato di inattitudine

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.637

Data decisione, Autorità: 31.05.2012, PRPEN

Titolo:

Ripetuta guida in stato di inattitudine

EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL

art. 91 cpv. 1 LCSTR

Incarto n.

10.2010.637

DA 5323/2010

Bellinzona maggio 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 educatore

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine;

per aver condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:

1.1 il 6.02.2010 a __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.39 – max 2.72 grammi per mille);

1.2 l’8.10.2010 ad __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.21 - max 1.56 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 29 novembre 2010 n. 5323/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 13'500.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da Fr. 50.- ciascuna per complessivi Fr. 1'000.-, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9.10.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa e di conseguenza la riduzione della pena a 40 aliquote giornaliere al massimo, con adeguamento dell’ammontare che deve tenere conto del fatto che l’imputato deve mantenere due figli, postula pure la riduzione della multa a un massimo di fr. 700.- e chiede la non revoca della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti al punto 1.1. del decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 34, 42, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dà atto che ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto l’8 ottobre 2010 ad __________ l’autovettura __________ targata TI 107332 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max 1.56 grammi per mille).

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti del 6 febbraio 2010 di cui al punto 1.1 del decreto di accusa n. 5323/2010 del 29 novembre 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia senza motivazione

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1300.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 36, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 91 — letto nella versione del 1 maggio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.