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10.2010.641

Lesioni semplici

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2010.641

Data decisione, Autorità: 19.06.2012, PRPEN

Titolo:

Lesioni semplici

LESIONE SEMPLICE

art. 123 cf. 1 CPS

Incarto n.

10.2010.641

DA 5060/2010

Bellinzona giugno 2012

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

(difensore: . DI 1, )

prevenuto colpevole di lesioni semplici

per avere, ad __________, in data 9 settembre 2010, intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________, e meglio per averla colpita al volto con diversi pugni e un calcio al ginocchio sinistro, provocandole una contusione al naso con deviazione del setto nasale e un ematoma al ginocchio sinistro (come certificato dal referto medico agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 16 novembre 2010 n. 5060/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 120.- (centoventi).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 novembre 2010 dall'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento in virtù del principio “in dubio pro reo”;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 453, 454, 455 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 5060/2010 del 16 novembre 2010.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

, ,

, .

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 94 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.