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10.2010.66

In stato di ebrietà e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti condotto una vettura; negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza urtanto e tamponando altre vetture; condurre malgrado la licenza fosse stata revocata e cosumo di stupefacenti di marijuana

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 14.04.2010, PRPEN

Titolo:

In stato di ebrietà e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti condotto una vettura; negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza urtanto e tamponando altre vetture; condurre malgrado la licenza fosse stata revocata e cosumo di stupefacenti di marijuana

CONSUMO DI STUPEFACENTI GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE

art. 90 cf. 1 LCSTR art. 91 cpv. 1 e 2 LCSTR art. 95 cf. 2 LCSTR

Incarto n.

10.2010.66

DA

Bellinzona aprile 2010

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine

per aver condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo:

1.1 in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 2.06 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2002 per analogo reato;

1.2 sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del __________2009 risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;

fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;

2. ripetute infrazioni alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante vettura Mercedes targata (I) __________ condotta da LESA 1 , urtandola così da tergo. Nel darsi alla fuga onde abbandonare il luogo dell’incidente, urtava contro la vettura precedentemente tamponata e la vettura Kia targata TI __________ di __________, ivi regolarmente posteggiata su di un piazzale;

fatti avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 7 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

3. guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver condotto l’autovettura Renault suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________2009 per il periodo __________2009 – __________2009;

fatti

avvenuti a __________ ; reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr.;

4.

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, acquistato in diverse occasioni per il suo personale consumo, un quantitativo imprecisato di marijuana;

fatti avvenuti a __________ ed in altre imprecisate località fra il __________ 2007 e il __________ 2009; reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa n. 376/2010 di data 1 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 4 anni.

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.-.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 14 aprile 2010, al quale è presente l’accusato personalmente assistito dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 marzo 2010 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il pto. 3 del decreto d’accusa e di conseguenza una riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 376/2010 del 1 febbraio 2010.

prende atto che ACCU 1,

è autore colpevole di guida in stato di inattitudine, ripetute infrazioni alle norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 376/2010 del 1 febbraio 2010 non avendo fatto opposizione per queste imputazioni.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 3'000.- (tremila);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione di circolazione, Camorino,

Sezione della popolazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 34, Art. 42, Art. 47, Art. 106 e Art. 369 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 276 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 26, Art. 31, Art. 34 e Art. 91 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 7 e Art. 12 — letto nella versione del 1 aprile 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.