Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

11.2010.94

Interdizione: designazione di un rappresentante provvisorio

Rubrum

Incarto n.

Lugano

5 agosto 2010/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 147.2010 (interdizione: rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 , ed

RI 2

alla

Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio

riguardo alla designazione di

PI 1,

quale rappresentante provvisorio della madre

__________, ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 7 luglio 2010 presentato da RI 1 ed RI 2 contro la decisione emessa il 15 giugno 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Fatti

in fatto: che il 1° aprile 2010 la Commissione tutoria regionale 2 si è rivol-ta all'Autorità di vigilanza sulle tutele perché interdicesse __________ (1927) in virtù dell'art. 369 CC (infermità e debolezza mentale), sulla base di un rapporto del di lei medico curante, del 22 febbraio 2010;

che con decisione di quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale ha privato provvisoriamente __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante il figlio PI 1 (art. 386 cpv. 2 CC);

che gli altri due figli dell'interessata, RI 1 ed RI 2, hanno contestato il 9 aprile 2010 sia l'istituzione della rappresentanza provvisoria sia la persona del rappresentante;

che con decisione del 15 giugno 2010 l'Autorità di vigilanza ha respinto l'opposizione alla designazione di PI 1 quale rappresentante della madre, rinviando in separata sede il giudizio sull'istituzione della rappresentanza provvisoria come tale;

che contro tale decisione RI 1 ed RI 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 7 luglio 2010 per ottenere la revoca di PI 1 quale rappresen-tante provvisorio di __________ o, in subordine, la nomina di più tutori a norma dell'art. 379 cpv. 2 CC;

che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC);

che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della decisione al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la decisione impugnata, intimata agli appellanti il 15 giugno 2010 (distinta d'impostazione agli atti), è stata ritirata da RI 1 il 16 giugno 2010 e da RI 2 il 17 giugno 2010 (informazioni dalla Posta Svizzera inerenti ai recapiti 98.00.__________);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a de-correre rispettivamente giovedì 17 giugno e venerdì 18 giugno 2010 per giungere a scadenza rispettivamente martedì 6 luglio e mercoledì 7 luglio 2010;

che nelle circostanze descritte il memoriale degli appellanti, consegnato all'ufficio postale di __________ l'8 luglio 2010 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta di tutta evidenza tardivo;

che nel loro allegato gli appellanti non accennano – né dagli atti si desume – alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che ciò premesso, l'appello si rivela già di primo acchito irricevi­-bile;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico indu-cono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, gli appel-lanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone d'altro canto problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni e non avendo dunque cagionato costi presumibili;

che circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in te- ma di interdizione sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), senza riguardo a questioni di va­-lore trattandosi di designare la persona del rappresentante provvisorio;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio;

Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 112, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 48, Art. 369, Art. 379 e Art. 386 — letto nella versione del 1 febbraio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 120, Art. 131, Art. 137, Art. 148 e Art. 313bis — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Loi sur l’administration des communes, Art. 39 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 agosto 2025.