Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

11.2012.115

Diffida ai debitori: decreto supercautelare non impugnabile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 ottobre 2012/mc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa CA. 2012.15 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 settembre 2012 dallo

Stato del Cantone Ticino

(rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento)

contro

AP 1,

giudicando sull'appello del 28 settembre 2012 presentato da AP 1 contro la “decisione di trattenuta” emessa dal Pretore il 10 settembre 2012;

Fatti

in fatto: che con sentenza del 14 marzo 2011 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio contratto l'8 gennaio 2001 da AP 1 (1972) e __________ (1976), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui lo stesso AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, oltre agli assegni familiari, in favore dei figli D__________ (25 settembre 2002) e A__________ (8 giugno 2005);

che in seguito al mancato pagamento di tali contributi, __________ si è rivolta all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale ha deciso il 9 maggio 2012 di erogarle fr. 500.– mensili per ciascun figlio sino al 30 aprile 2013;

che il 3 settembre 2012 lo Stato del Cantone Ticino si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse alla __________, già in via cautelare, di trattenere dalle indennità dovute ad AP 1 la somma di fr. 1000.– mensili e di riversarla a sé medesimo;

che, giudicando in via cautelare con “decisione di trattenuta” del 10 settembre 2012, il Pretore ha accolto l'istanza e ordinato quanto richiesto;

che AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 28 settembre 2012 per ottenere l'annullamento della decisione appena citata;

che il memoriale non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” possono essere appellate quando, trattandosi di controversie patrimoniali, “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella deci­sione” sia di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con il cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie il valore di fr. 10 000.– può ritenersi raggiunto, ove si pensi che la trattenuta verte su contributi di mantenimento di complessivi fr. 1000.– mensili dovuti dal maggio del 2012 all'aprile del 2013;

che, nondimeno, per decisioni cautelari si intendono decisioni in cui il giudice statuisce dopo avere convocato le parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure dopo avere assegnato alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv. 2 prima frase CPC);

che in concreto il Pretore ha accolto l'istanza cautelare senza sentire il convenuto, emanando – né più né meno – un decreto ”superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC;

che decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti superprovvisionali non possono essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con riferimento a FF 2006 pag. 6729 in alto e a numerosi autori);

che la “decisione di trattenuta” del 10 settembre 2012 non è dunque impugnabile;

che in calce alla medesima il Pretore ha menzionato invero la facoltà di interporre reclamo, ma tale indicazione è erronea e non può creare una via di ricorso inesistente;

che, improponibile, l'appello del convenuto sfugge dunque a ogni disamina;

che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la fallace indicazione dei rimedi giuridici induce a rinunciare a ogni prelievo nei confronti di un soggetto sprovvisto di formazione giuridica;

che non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72, Art. 74, Art. 76, Art. 100, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 e Art. 265 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.