Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

11.2014.107

Esecuzione delle decisioni: un decreto supercautelare non può essere oggetto di appello né di reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 dicembre 2014/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA. 2014.518 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 dicembre 2014 da

AO 1

(patrocinato dall'avv. dott. PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2014 presentato da AP 1 contro il decreto supercautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 dicembre 2014;

Fatti

in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 30 giugno 2014 da AP 1 (1979) nei confronti di AO 1 (1968), entrambi cittadini statunitensi (inc. DM.2014.184), con decreto cautelare del 5 dicembre 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare fissato il seguente diritto di visita paterno sul figlio R__________ (nato il 22 luglio 2014):

il padre trascorrerà con il figlio le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015;

un mese durante il periodo estivo. Durante le vacanze estive del padre con il figlio, il padre provvederà che il figlio e la madre si sentano quotidianamente;

il padre ha il diritto di intrattenere contatti telefonici o via skype giornalieri con il figlio, di preferenza tra le ore 18.00 e le ore 21.00 ora svizzera;

il padre ha il diritto di intrattenere regolari contatti via e-mail con il figlio;

entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio le vacanze all'estero. La madre consegnerà il passaporto del figlio al padre (così come eventuali ulteriori documenti necessari, es. permesso C del figlio), con una settimana di anticipo rispetto all'esercizio di visita del padre e per il tramite dei rispettivi legali delle parti – quando vi sarà il/la curatore/curatrice per il tramite di quest'ultimo

ogni volta che quest'ultimo eserciterà il suo diritto di visita. (inc. CA. 2014.323);

che contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 18 dicembre 2014 in cui chiede, sostanzialmente, la sospensione del diritto di visita paterno (inc. 11.2014.106);

che, nel frattempo, il 17 dicembre 2014 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto affinché già in via cautelare ordinasse sotto comminatoria dell'art. 291 CP, il ritiro del passaporto e del permesso C di R__________ presso il domicilio della madre e comminasse a quest'ultima una multa disciplinare di fr. 5000.–;

che, giudicando in via “supercautelare” lo stesso giorno, il Pretore aggiunto ha ordinato alla Polizia comunale di __________ di ritirare il passaporto e il permesso C di R__________ presso il domicilio della madre entro il 18 dicembre 2014 e di consegnarli a AO 1, ha posto a carico di AP 1 una multa disciplinare di fr. 3000.– per mancato adempimento all'obbligo di consegnare tali documenti, ha ordinato una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno d'inadempimenti e ha richiamato la stessa, sotto comminatoria dell'art. 291 CP, al rispetto della decisione cautelare del 5 dicembre 2014;

che AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2014 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;

che il memoriale non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dai Pretori in materia di esecuzione delle sentenze, emanate con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che per l'art. 340 CPC il giudice dell'esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte;

che nella misura in cui un provvedimento conservativo è adottato inaudita parte, esso configura né più né meno – un decreto “superprovvisionale” e non può essere oggetto di appello né di reclamo (D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 340; Kellerhals in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012, n. 27 ad art. 340);

che, per altro, il medesimo principio vale anche in caso di decisioni con cui il giudice di primo grado accolga o respinga provvedimenti superprovvisionali nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 419 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 5A_554/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 3.2), così come nell'ambito della protezione dei minori (art. 445 cpv. 2 CC applicabile per rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC; DTF 140 III 290 consid. 1.1 e 139 III 519 consid. 1.2.2);

che, in circostanze del genere, il decreto del 17 dicembre 2014, espressamente indicato come “supercautelare”, non è pertanto impugnabile;

che, improponibile, l'appello della convenuta sfugge dunque a ogni disamina;

che l'emanazione del presente giudizio rende inoltre senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone in ogni modo problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. dott. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 291 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 314 e Art. 445 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 265, Art. 309, Art. 321, Art. 339 e Art. 340 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.