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11.2015.108

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2015.108

Data decisione, Autorità: 09.02.2016, ICCA

Titolo:

Stralcio dell'apppello dai ruoli per desistenza

DESISTENZA

art. 241 CPC

Incarto n.

11.2015.108

Lugano

9 febbraio 2016/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2015.418 (modifica di misure protettrici dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 giugno 2015 da

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall'avv. dott. PA 1)

giudicando sul “reclamo” del 26 novembre 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 12 novembre 2015;

premesso che con decisione del 12 novembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto “in ordine” un'istanza del 30 giugno 2015 di RE 1 volta alla modifica di misure protettrici dell'unione coniugale decise il 2 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel senso di sopprimere il contributo alimentare di fr. 900.– mensili, assegni familiari non compresi, in favore dei figli R__________ (30 dicembre 2005) e S__________ (16 novembre 2010), ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 430.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere a CO 1 fr. 400.– per ripetibili;

preso atto che contro tale sentenza RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 26 novembre 2015 nel quale chiede di annullare la decisione impugnata e “riattivare l'istanza del 30 giugno 2015”;

osservato che il memoriale non è stato notificato per osservazioni;

constatato che il 4 febbraio 2016 RE 1 comunica ora di ritirare il reclamo;

considerato che il ritiro di un rimedio giuridico, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

ritenuto che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rammentato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

precisato che si giustifica nondimeno di rinunciare equitativamente a ogni prelievo, AP 1, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito da sé senza l'ausilio di un legale, per di più in una causa di diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC);

rilevato che non si pone problema di ripetibili, il rimedio giuridico essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

–;

– avv. dott..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 107 e Art. 241 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.