Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

11.2015.52

Stralcio dell'appello dal ruolo in seguito a desistenza

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

7 febbraio 2017/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2015.9 (divorzio: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 5 maggio 2015 da

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

contro

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 6 luglio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 22 giugno 2015;

Fatti

in fatto: A. Con decreto cautelare emesso il 22 giugno 2015 nelle more istruttorie in una causa di divorzio che oppone AO 1 ad AP 1 (entrambi del 1965) il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 876.65 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e di fr. 988.40 mensili dal 1° settembre 2015 in poi. Il giudizio sulle spese e le ripetibili è stato rinviato alla sentenza finale.

B.

Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 luglio 2015 nel quale ha chiesto che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il contributo alimentare fosse aumentato a fr. 1618.60 mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2015 e a fr. 1796.50 mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni del 22 luglio 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.

C.

Il 6 febbraio 2017 la Pretura del Distretto di Vallemaggia ha trasmesso ha questa Camera copia del verbale di un'udienza tenutasi quello stesso giorno nella causa di divorzio. In quel verbale AP 1 dichiara di ritirare l'appello contro il provvedimento cautelare, proponendo con l'accordo del marito di addebitare eventuali spese ai coniugi in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili, entrambe le parti soggiungendo inoltre di rinunciare preventivamente a impugnare il decreto di stralcio.

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. È quanto hanno pattuito i coniugi nella fattispecie quando, debitamente patrocinati dinanzi al primo giudice, hanno previsto il riparto a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede.

3.

L'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto, tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG). Circa la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1, a supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello, la questione va dichiarata senza interesse. Nel caso in cui un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte nel processo, in effetti, viene meno per lui la possibilità di ottenere il conferimento del gratuito ptrocinio (sentenza

del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). E nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine alla procedura.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2.

Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3.

La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.

4.

Notificazione:

– avv.;

– avv..

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 e Art. 241 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.