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11.2021.38

Memorie difensive divenute senza oggetto

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Numero d'incarto: 11.2021.38

Data decisione, Autorità: 04.05.2021, ICCA

Titolo:

Memorie difensive divenute senza oggetto

FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICE MEMORIA DIFENSIVA

art. 242 CPC art. 270 CPC

Incarto n.

11.2021.38

Lugano,

4 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

vista la memoria difensiva del 22 marzo 2021 presentata da

IS 1 (Novara)

IS 2 (Varese), e

IS 3 (Varese)

(patrocinate dall'avv. PA 1 )

perché sia rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello introdotto da

CO

(patrocinata dall'avv. )

contro le decisioni CA.2020.280, CA.2020.281, CA.2020.282 e CA.2020.283 (assunzione di prove a titolo cautelare) emanate il 10 marzo 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, su istanze introdotte il 18 settembre 2020 dalle tre litisconsorti;

preso atto che le citate decisioni con cui il Pretore ha ordinato l'edizione di documenti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________, al C__________ __________ SA di __________ e alla Banca __________ di __________ non sono state appellate nemmeno nel termine di 30 giorni (Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17 in fine ad art. 158);

considerato che, ciò premesso, le memorie difensive sono divenute senza interesse e vanno tolte dal ruolo (art. 242 CPC);

ritenuto che in simili circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, la caducità delle memorie non essendo dovuta al comportamento delle litisconsorti, ma alla circostanza che CO 1 ha rinunciato ad appellare;

decreta: 1. Le memorie difensive sono dichiarate prive d'oggetto e sono stralciate dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 06.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 74, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 242 e Art. 270 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.