Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.1997.106

12.1997.106

Rubrum

Incarto n.
12.97.00106

Lugano

29 settembre 1997/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente
Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.454 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 1 marzo 1996 da

__________ ora d’ignota dimora

contro

__________ rappr. dall’avv. dott. __________

in materia di revoca del sequestro che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1997, ha accolto revocando il sequestro __________ dell’UEF di Locarno decretato il 21 febbraio 1996.

Appellante la parte convenuta la quale, con appellazione 7 aprile 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di revoca del sequestro con protesta di spese e ripetibili.

Mentre la controparte, alla quale l’atto di appello è stato intimato nelle forme edittali (FUCT n. 59 del 25.7.1997), non ha presentato osservazioni.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerandi

in fatto ed in diritto

che l’istante aveva chiesto la revoca del sequestro poiché, trattandosi di garantire crediti condominiali, gli stessi già erano garantiti dall’ipoteca legale dell’art. 712i CC e di conseguenza non vi era più spazio per un provvedimento di sequestro dal momento che l’art. 271 cpv. 1 vLEF permette il sequestro solo ed in quanto i crediti non siano garantiti da pegno;

che il Pretore ha ritenuto che la sola possibilità di garantire con pegno un credito, e non la già effettiva esistenza di un pegno, non esclude la procedura di sequestro;

che tuttavia ha ugualmente revocato il sequestro ritenendolo sproporzionato ed assurdo in riferimento all’esigua entità del credito;

che tale ultima considerazione, pur permeata di praticità e di grande buon senso, non può supplire alla constatazione che la revoca del sequestro dipende dalla mancanza di una delle cause di sequestro nelle quali è pure compresa quella dell’esistenza di un pegno (Jäger, Commentaire de la LP, ad art. 279 n. 5);

che, di conseguenza, accertata, come in concreto correttamente, l’inesistenza di una preesistente garanzia pignoratizia, il Pretore non poteva far altro che respingere la domanda di revoca del sequestro fondata su quel fatto e caricare le tasse e le spese di giudizio così come l’indennità per ripetibili alla parte istante;

che l’appello della parte convenuta va così accolto;

Per i quali motivi

visto gli art. 271 e 279 vLEF

e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

Dispositivo

dichiara e pronuncia

I. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 26 marzo 1997 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata:

1.

La petizione di revoca del sequestro è respinta.

2.

La tassa di giustizia di Fr. 200.- e le spese sono a carico dell’attrice che rifonderà alla convenuta Fr. 500.- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)tassa di giustizia Fr. 80.-

b)spese Fr. 80.-

totale Fr.160.-

anticipate e da anticiparsi dall’appellante sono a carico della controparte che rifonderà alla Comunione dei comproprietari __________ l’importo di Fr. 150.- per ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 712i — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.