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12.2003.60

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2003.60

Data decisione, Autorità: 23.05.2003, IICCA

Incarto n.

12.2003.60

Lugano

23 maggio 2003/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Visto l'appello 14 marzo 2003 presentato dalla

__________

(patrocinata dall'avv. __________)

contro

la sentenza 3 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa promossa con istanza 8 aprile 2002 nei confronti di

__________

(patrocinato dallo studio legale __________)

Vista la pedissequa domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo.

Richiamato l'art. 411 cpv. 3 CPC

decreta 1. Al ricorso di cui sopra è concesso effetto sospensivo.

2. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Il presidente

giudice Bruno Cocchi

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 411 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.