Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2004.123

lavoro - onere della prova

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 aprile 2005/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.341 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 dicembre 2003 da

AP 1

rappr. dall’RA 1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA 2

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'502,85 a titolo di salario;

Domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 giugno 2004 ha respinto;

Appellante l’istante, che con atto di appello 1 luglio 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, mentre la convenuta con osservazioni 15 luglio 2004 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerandi

in fatto e in diritto: 1. Con istanza 4 dicembre 2003 AP 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 24’502,85 lordi a titolo di salario. L’istante ha addotto di essere stato assunto alle dipendenze della AO 1, società in nome collettivo, in qualità di responsabile del settore vendita, con uno stipendio lordo mensile, pattuito verbalmente, di fr. 5’200.-. Egli afferma di aver svolto con impegno il proprio lavoro ma, ciononostante, non gli è stato versato stipendio alcuno, salvo l’importo di fr. 2’000.- ricevuto nel mese di ottobre. La convenuta avrebbe poi rescisso il contratto di lavoro il 13 novembre 2003, senza neppure precisare le modalità di licenziamento. Di conseguenza controparte sarebbe tenuta a versargli l’importo richiesto, che tien conto del periodo di lavoro (settembre-novembre 2003), del termine di disdetta (dicembre 2003), delle vacanze maturate e del diritto a percepire assegni per i figli.

2.

La convenuta si è opposta all’istanza, contestando l’esistenza di un contratto di lavoro e negando che l’istante abbia fatto del lavoro per lei e che sia stato pattuito uno stipendio. Sarebbe invece stato l’istante ad averle proposto una collaborazione nell’ambito della fornitura di apparecchiature informatiche, e in quell’ambito sarebbe nata l’ipotesi di svolgere tale attività attraverso una costituenda società a garanzia limitata di cui egli avrebbe fatto parte. Le trattative non sarebbero però sfociate in alcunché di concreto e la società non sarebbe stata costituta. L’interruzione dei negoziati sarebbe dovuta al comportamento di controparte che svolgeva attività non autorizzata, vendendo per proprio conto materiale informatico di proprietà della convenuta a conoscenti.

3.

Con sentenza 17 giugno 2004, il Pretore, ricordato che la prova circa l’esistenza del contratto di lavoro e dell’ammontare della mercede incombeva all’istante, ha rilevato come questi nulla aveva dimostrato in merito all’esistenza del preteso contratto ed ha respinto l’istanza.

4.

Con appello 1 luglio 2004 l’istante postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere integralmente l’istanza.

5.

L’art. 8 CC dispone che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. In concreto l’istante doveva quindi provare l’esistenza del contratto di lavoro e l’ammontare della mercede.

Il Pretore ha ritenuto non dimostrata l’esistenza del contratto di lavoro, rilevando che la documentazione agli atti è costituita da allegazioni di parte senza valore probatorio e che i testi nulla hanno saputo dire in merito a eventuali accordi tra le parti.

L’appellante censura la decisione del Pretore, argomentando che in particolare dalla testimonianza di Natale Beretta, ma anche di altri testi ben risulterebbe l’esistenza di siffatto contratto.

Gli atti permettono di confermare la decisione impugnata. Manca in effetti la prova diretta in merito all’esistenza di un contratto di lavoro, mentre gli indizi, che potrebbero concorrere indirettamente a dimostrarne l’esistenza, sono compatibili con entrambe le versioni fornite dalle parti. In particolare la presenza dell’istante presso il negozio della convenuta può essere stata determinata sia dall’esistenza di un contratto di lavoro, sia dalla intenzione delle parti di costituire, con gli apporti dell’istante, una nuova società nella quale convogliare la nuova attività, intenzione questa mai neppure contestata dall’istante.

Gli altri indizi non depongono invece a favore dell’esistenza di un contratto. Intanto, diversamente da quanto di regola accade, la lettera di “rescissione contrattuale” non fa alcun riferimento ad un contratto di lavoro. È poi perlomeno strano che il mancato versamento dello stipendio non abbia suscitato le reazioni dell’istante, il quale si è fatto avanti per ottenere il versamento del salario per la prima volta con lo scritto 14 novembre 2003 dell’OCST (doc. C), vale a dire solo dopo l’interruzione dei rapporti tra le parti.

A ragione il Pretore ha poi ritenuto non probante il “memoriale” allestito da __________ (doc. g.). Allestito in seguito all’incontro tra le parti tenutosi il 28 novembre, vale a dire due settimane dopo la fine dei loro rapporti, il documento riporta a lunghi tratti impressioni personali dello stesso __________ il quale, sentito quale teste, è stato invero molto vago e ha confermato solo parte del contenuto del documento da lui stesso redatto (verbale 28 aprile 2004). A ragione il Pretore si è quindi basato sulla sola deposizione testimoniale.

6.

Mancando la prova in merito alla conclusione del contratto e dello stipendio, la sentenza del Pretore merita conferma, senza necessità di discutere attorno a pattuite e contestate retribuzioni.

L’appello è quindi respinto. Non si prelevano tassa e spese di giudizio trattandosi di controversia in materia di contratto di lavoro, mentre l’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

Pronuncia: 1. L’appello 1 luglio 2004 di AP 1 è respinto.

2.

Non si prelevano tasse né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 800.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.