Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2005.29

appello del solo litisdenunciato - irricevibilità

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 febbraio 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. LA.1996.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa, con istanza 26 novembre 1996, da

AO 2

rappr. dallo RA 2

contro

AO 1

rappr. dall’ RA 3

nella quale, su denuncia di lite della convenuta, è intervenuta

AP 1 __________

rappr. dall’ RA 1

in materia di locazione che il Pretore supplente del Distretto di Lugano, con sentenza 21 gennaio 2005, ha parzialmente accolto condannando la AO 1 a versare alla AO 2 l’importo di Fr. 506'577.40 oltre interessi e spese.

Ed ora sull’appello 3 febbraio 2005 della denunciata in lite AP 1 la quale chiede che la sentenza di prima istanza venga riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza, subordinatamente venga annullata e l’incarto retrocesso al Pretore per nuovi accertamenti istruttori.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerandi

in fatto ed in diritto

che nel termine d’appello di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC), venuto a scadenza il 3 febbraio 2005, la parte convenuta AO 1 , ad adiuvandum la quale AP 1 era intervenuta in lite, non ha interposto ricorso contro la sentenza del Pretore;

che l’appello del denunciato sul merito della sentenza è improponibile se non accompagnato da quello della parte che ha assistito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307 m. 8 e ad art. 58 m. 3; Rep. 1990, 266), tanto è vero che se il convenuto denuncia la lite ad un terzo, il quale interviene accessoriamente, ed entrambi propongono appello separato contro la sentenza che ha accolto la domanda dell’attore, il ritiro dell’appello da parte del convenuto rende eo ipso inammissibile anche l’appello dell’intervenuto in via accessoria (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307 m. 25; Rep. 1976, 243);

che di fronte alla palese irricevibilità dell’appello di AP 1 non torna conto intimare alla controparte l’atto di ricorso che può essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;

che la tassa e le spese di giudizio sono a carico dell’appellante;

Per i quali motivi

vista per le spese la vigente TG

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.L’appello 3 febbraio 2005 di AP 1 è respinto perché inammissibile.

2.

La tassa di giudizio di Fr. 200.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 313bis e Art. 411 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.