Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2005.53

locazione - mancata effettuazione del tentativo di conciliazione - appello irricevibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 febbraio 2005/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. DI.2005.179 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con azione civile 14 febbraio 2005 da

AP 1

contro

AO 1 __________ AO 2

con cui l’istante ha chiesto che la pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a seguito dell’esistenza di tutta una serie di difetti nell’ente locato, domanda che il Pretore supplente, con sentenza 18 febbraio 2005, ha respinto in ordine;

ed ora sull’appello 22 febbraio 2005 della parte istante;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerandi

che con l’azione civile (recte: istanza) in rassegna l’istante ha chiesto che la pigione da lei dovuta fosse dichiarata compensata a seguito dell’esistenza di difetti nell’ente locato;

che il Pretore supplente, con la sentenza qui impugnata, ha respinto in ordine l’istanza rilevando come la stessa, costituendo una contestazione in materia di locazione di locali d’abitazione, non fosse stata preceduta dal necessario esperimento di conciliazione innanzi al competente Ufficio di conciliazione;

che con l’appello che qui ci occupa l’istante ribadisce sostanzialmente le argomentazioni che, a suo giudizio, imporrebbero l’accoglimento dell’istanza;

che il gravame può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che, in effetti, l’istante, contravvenendo con ciò al disposto imperativo di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, non indica in alcun modo per quali ragioni di fatto e di diritto il giudizio di prime cure, oltretutto ineccepibile siccome conforme alla giurisprudenza (DTF 118 II 307), sarebbe errato e dunque da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309 m. 27);

che in tali circostanze non torna conto esaminare le argomentazioni di merito addotte a sostegno dell’istanza, che l’istante, se lo riterrà opportuno, potrà in ogni caso riproporre innanzi al competente Ufficio di conciliazione;

che l’appello deve pertanto essere dichiarato irricevibile con accollo all’istante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148, 313bis CPC e la TG

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 22 febbraio 2005 di __________ AP 1 è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 20.-- (totale fr. 100.--) sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 309 e Art. 313bis — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.