Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2006.127

12.2006.127

Rubrum

Incarto n.

Lugano

28 novembre 2006/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.232 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 4 aprile 2001 da

AO 1

rappr. dall’ RA 1

contro

AP 1

rappr. dall’ RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 5 marzo 1997, domanda avversata dalla convenuta, e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 31 maggio 2006 limitatamente all’importo di fr. 12'028.40 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000;

appellante la convenuta con atto di appello 21 giugno 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, e in subordine di riformarlo nel senso di ridurre a fr. 8'780.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2000 l’importo dovuto, con conseguente diversa ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice non ha presentato osservazioni all’appello;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerandi

che il 24 novembre 2006 l’appellante ha chiesto lo stralcio della procedura dai ruoli, l’appellata AO 1 essendo stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in applicazione dell’art. 89 ORC il 14 novembre 2006;

che la parte appellata è ormai sprovvista di personalità giuridica (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m. 35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n. 12.2003.125);

che la tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già prestato dall'appellante mentre non vi sono ripetibili da assegnare, già per il fatto che non sono state presentate osservazioni all’appello;

Per i quali motivi,

vista, per le spese, la vigente TG

pronuncia

1.

L’appello 21 giugno 2006 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

2.

La tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura d’appello.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sul registro di commercio, Art. 89 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 febbraio 2018, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 marzo 2024, 10 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.