Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2006.134

sfratto - appello non motivato

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 luglio 2006/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente,

Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire in materia di locazione nella causa inc. n. DI.2006.776 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente sull’istanza di sfratto 9 giugno 2006 promossa da

AO 1

rappr. dalla RA 1

contro

e AP 1

nonché sull’istanza di contestazione della disdetta introdotta il 18 aprile 2006 innanzi all’Ufficio di conciliazione di Lugano Ovest da

AP 1, __________

contro

AO 1, __________

rappr. dalla RA 1

sulle quali il Segretario assessore si è pronunciato con sentenza 6 luglio 2006, respingendo l’istanza di contestazione della disdetta ed accogliendo l’istanza di sfratto;

ed ora sullo scritto (recte: appello) 14 luglio 2006 con cui i conduttori, soccombenti in prima sede, dichiarano di ricorrere contro la sentenza di sfratto;

mentre la controparte non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerandi

che con la decisione 6 luglio 2006 qui impugnata il Segretario assessore, preso atto che la locatrice aveva posto termine al contratto di locazione con effetto dal 1° maggio 2006 in forza della disdetta per mora del 21 marzo 2006, ha respinto l'istanza di contestazione della disdetta ed accolto l'istanza di sfratto;

che con l’appello 14 luglio 2006 i conduttori dichiarano di ricorrere contro la decisione di sfratto, senza motivazioni e senza muovere critiche alla sentenza impugnata;

che il gravame, del tutto infondato, può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che l’appello è infatti irricevibile siccome sprovvisto di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), i ricorrenti non essendosi confrontati in alcun modo con le argomentazioni del primo giudice, ciò che impedisce il suo esame nel merito;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

Dispositivo

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 14 luglio 2006 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia di fr. 50.- e spese di fr. 50.-) sono a carico degli appellanti.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 309 e Art. 313bis — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.