Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2009.148

Atto illecito del subappaltante - prescrizione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 marzo 2010/rs

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.97 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 27 agosto 2008 da

AP 1

AP 2

entrambi patrocinati dall' PA 1

contro

AO 1

patrocinata dall' PA 2

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no 695404 dell'UEF di Mendrisio, domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’eccezione di prescrizione della pretesa attorea sollevata dalla convenuta, cui gli attori si sono opposti, e che il Pretore con sentenza 26 giugno 2009 ha accolto, respingendo con ciò la petizione;

appellanti gli attori con atto di appello 17 agosto 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;

mentre la convenuta con osservazioni 23 settembre 2009 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerandi

1.

Nel 2004 AP 2 e AP 1 hanno edificato una casa monofamigliare sulla particella no __________ RFD di __________. I lavori di costruzione sono stati affidati alla __________. Nel corso del mese di marzo 2004, su incarico della __________, la AO 1 ha posato i telai e le porte per la costruzione di cui trattasi. Per il proprio lavoro essa ha emesso nei confronti della __________ la fattura 21 aprile 2004 per l'importo di fr. 3'434.60.

Nel corso del 2006 il signor AP 2 ha sollevato delle contestazioni in merito alla posa dei telai delle porte nei confronti della __________, la quale ha contattato a più riprese la AO 1 sollecitandola a intervenire per sistemare i difetti.

2.

Con istanza di prova a futura memoria 23 maggio 2007 nei confronti di __________, AP 2 e AP 1 hanno chiesto l'accertamento giudiziale dei difetti delle porte interne. Il 25 luglio 2007 il perito ha presentato il proprio referto, completato il 28 novembre 2007.

La __________ è stata dichiarata fallita il 14 novembre 2007, e la procedura di fallimento è poi stata sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud del 18 dicembre 2007.

Con scritto 12 febbraio 2008 il legale dei signori AP 1 si è rivolto alla AO 1, adducendo che dalla prova a futura memoria del 25 luglio 2007 erano emerse le di lei responsabilità in relazione ai difetti riscontrati nelle porte, responsabilità contestate dalla AO 1 con scritto 20 febbraio 2008.

Il 26 giugno 2008 AP 2 e AP 1 hanno fatto spiccare dall'UEF di Mendrisio il PE no __________ per l'importo di

fr. 30'000.- nei confronti della AO 1, al quale è stata interposta opposizione.

3.

Con petizione 27 agosto 2008, AP 2 e AP 1 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 30'000.- oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE in narrativa. Gli attori sostengono che la convenuta ha eseguito i lavori senza la necessaria attenzione, omettendo in seguito intenzionalmente di intervenire - malgrado i solleciti __________ - a riparare i difetti. Questo comportamento della convenuta costituisce un atto illecito, ciò che comporta il suo obbligo di risarcire il danno derivatone, pari ai costi per la sostituzione dei telai delle porte difettosi.

Con risposta 23 ottobre 2008 la parte convenuta ha postulato la reiezione della petizione, sollevando avantutto l'eccezione di prescrizione.

Con i successivi allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande e allegazioni, parte attrice contestando l'eccezione di prescrizione.

4.

Limitata l'udienza preliminare all'esame dell'eccezione di prescrizione, confermata dalla convenuta e avversata dalla parte attrice, con sentenza 26 giugno 2009 il Pretore ha accolto la suddetta eccezione e respinto la petizione.

5.

Con appello 17 agosto 2009 gli attori chiedono che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere l'eccezione di prescrizione.

Con osservazioni 23 settembre 2009 la convenuta postula la reiezione del gravame.

6.

L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno (art. 60 CO).

Il Pretore ha rilevato che la parte attrice ha avuto conoscenza dell'esistenza dei difetti e del possibile responsabile già il 24 aprile 2006, quando __________ le ha inviato per conoscenza copia della lettera con la quale essa invitava la AO 1 a prendere contatto con il signor AP 2 per i problemi di cui trattasi, ritenuto che al primo scritto ne erano seguiti altri, anche questi inviati in copia alla parte attrice. Tale conoscenza era comunque certa perlomeno al momento in cui la parte attrice ha presentato l'istanza di prova a futura memoria intesa ad accertare giudizialmente i danni sorti poco dopo il termine della costruzione. Di conseguenza, quando il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dal precetto esecutivo del 26 giugno 2008, è stato compiuto, il termine annuale di prescrizione già era decorso.

Gli appellanti contestano la sentenza impugnata, rimproverando al primo giudice di aver ammesso a torto l'eccezione di prescrizione. Essi rilevano di essere stati vincolati da un contratto di impresa generalealla __________, alla quale si erano rivolti sin dall'inizio a salvaguardia dei propri interessi. Quando poi è intervenuto il fallimento della medesima, essi si sono rivolti immediatamente alla qui convenuta che aveva eseguito i lavori quale subappaltante. Non si potrebbe pretendere, né ciò sarebbe prescritto dalla legge o dalla dottrina, che un committente debba preventivamente attivarsi nei confronti di artigiani e subappaltanti intervenuti nel cantiere per prevenire le conseguenze di un eventuale fallimento dell'impresa generale.

7.

Gli appellanti non contestano gli accertamenti del primo giudice circa il momento in cui essi sono venuti a conoscenza dei difetti dell'opera e del possibile responsabile, e segnatamente non contestano di aver conosciuto le responsabilità dell'appellata già nel corso del 2006, quando hanno chiesto alla __________ di intervenire per porre rimedio ai difetti. Essi sostengono però che, fintanto che vi era la possibilità di far valere i propri diritti derivanti dal contratto nei confronti dell'impresa generale, non avevano motivo di intervenire presso la AO 1, non avendo motivo di ritenere che la __________ non avrebbe fatto fronte ai propri obblighi. Se non che, l'esistenza di una responsabilità contrattuale non inibisce il decorso del termine di prescrizione annuale nei confronti del responsabile per atto illecito: la legge non prevede infatti che il termine annuale di prescrizione non inizi a decorrere nei confronti dell'artigiano/subappaltante che ha commesso un atto illecito fintanto che è possibile far valere la responsabilità contrattuale nei confronti dell'impresa generale.

Ne discende che, pacifico essendo il decorso del termine annuale di prescrizione prima dell'avvio della procedura esecutiva, l'appello dev'essere respinto.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, calcolate su un valore litigioso di fr. 30'000.- seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1.

L’appello 17 agosto 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’250.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 2’300.-

anticipate dagli appellanti, rimangono a loro carico, con l'obbligo di rifondere in solido alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.