Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2009.170

Locazione. Disdetta per mora nel pagamento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 settembre 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1093 (procedura di sfratto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 4 agosto 2009 da

AO 1

contro

AP 1

con cui l'istante ha chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 2 locali sito in Via __________ a __________;

domanda che il Pretore ha accolto con decreto 26 agosto 2009;

appellante la parte convenuta con atto del 9 settembre 2009;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

Considerandi

in fatto e in diritto

che con contratto 2 agosto 2007 AO 1 ha dato in locazione a AP 1 un appartamento di 2 locali di circa 65 metri quadrati sito nello stabile in via __________ a __________;

che il contratto, di durata indeterminata, con prima scadenza possibile di disdetta il 30 ottobre 2010, prevedeva tra l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 1'250.- e di una quota parte per le spese accessorie di fr. 50.-;

che con lettera 5 maggio 2009 il locatore ha invitato la conduttrice a versare entro 30 giorni le pigioni scadute e gli acconti spese di aprile e maggio 2009 e il conguaglio per l'anno 2008, per un totale di fr. 3'821.55, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento avrebbe rescisso il contratto ai sensi dell’art. 257d CO;

che, non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, il 19 giugno 2009 il locatore ha disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per il 31 luglio 2009 (doc. C);

che con lettera 17 luglio il locatore ha invitato la conduttrice a riconsegnare l'appartamento il 31 luglio 2009;

che con scritto 20 luglio 2009 la conduttrice ha contestato la disdetta avanti l'ufficio di conciliazione in materia di locazione, il quale ha poi trasmesso l'incarto alla Pretura alla quale, con istanza del 4 agosto 2009, il locatore ha chiesto lo sfratto della stessa conduttrice dall’ente locato, da essa non riconsegnato alla scadenza fissata;

che con raccomandata 6 agosto 2009 il Pretore ha citato le parti a comparire all’udienza di discussione, indetta per il 26 agosto successivo, alla quale è comparso unicamente l'istante, il quale ha confermato la domanda di sfratto;

che con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto di locazione e della validità della relativa disdetta ha decretato lo sfratto della convenuta dall'appartamento da essa occupato, entro 10 giorni dall'intimazione del decreto, mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-;

che con atto 9 settembre 2009 la convenuta scrive quanto segue: "accuso risposta dalla Pretura di Lugano … che mi comunica che con la presente posso inoltrare appello … contro il decreto di sfratto. Allego i giustificativi in mio possesso che comprovano il mio stato di salute attuale … ";

che, con ulteriore scritto dell'11 settembre 2009, essa produce il giustificativo del pagamento della somma di fr. 6'582.- in favore di AO 1;

che, per l'art. 309 CPC l'appello deve, tra l'altro, contenere l'indicazione delle parti e del loro domicilio, l'indicazione della sentenza da cui si appella, la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza, le domande di causa e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda;

che in concreto tali elementi sono assenti, sicché l'appello è chiaramente nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);

che, a prescindere dalla nullità dell'appello, a ben vedere la convenuta nemmeno contesta la decisione di sfratto, limitandosi in sostanza ad allegare problemi di salute a dipendenza dei quali - ma lo si deve dedurre dal certificato medico - non sarebbe in grado di affrontare un trasloco, argo'menti che però non sono tali da dover riformare la decisione di sfratto;

che neppure il pagamento delle pigioni arretrate è tale da permettere una modifica della decisione impugnata, considerato che esso è intervenuto quando il contratto di locazione era ormai stato validamente rescisso;

che, di conseguenza il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC, con accollo alla convenuta della tassa di giustizia e delle spese di questa sede (art. 148 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

'

che, ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr. 19'500.- (canone di locazione + spese fr. 1'300.- x 15 mesi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per tempo indeterminato, poteva essere disdetto al più presto per il 30 ottobre 2010;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1.

L’appello 9 settembre 2009 di AP 1 è nullo.

2.

Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 100.-

sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 257d — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 309 e Art. 313bis — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.