Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2009.53

Appello contro scioglimento di SA carente di organizzazione, infondato art. 313bis CPC

Rubrum

1

Incarto n.

Lugano

27 marzo 2009/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.200 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 12 febbraio 2009 da

AO 1

contro

AP 1

chiedente di adottare ai sensi dell’art. 154 cpv. 3 ORC i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della società, rimasta priva di organizzazione, domanda accolta dal Pretore con sentenza del 13 febbraio 2009, pronunciando lo scioglimento della Succursale della società e ordinandone la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante la AP 1, Lussemburgo, con atto del 23 febbraio 2009, nel quale contesta lo scioglimento della succursale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

letti ed esaminati gli atti ,

Considerandi

in fatto e in diritto:

che l’Ufficio del registro di commercio, constatato come AP 1, succursale di L__________, fosse rimasta priva di rappresentante a seguito della cancellazione del direttore con firma individuale il 30 ottobre 2008 (doc. A), ha diffidato il 31 ottobre 2008 la società, per plico raccomandato alla succursale di L__________ e alla sede statutaria a Luxembourg, intimandole un termine di trenta giorni per ristabilire la situazione legale ai sensi dell’art. 154 ORC (doc. B);

che la diffida è stata anche pubblicata sul FUSC (doc. C);

che decorso infruttuoso il termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio (URC) si è rivolto il 12 febbraio 2009 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione della succursale;

che con sentenza 13 febbraio 2009 il Pretore ha ordinato lo scioglimento della succursale della società e la sua messa in liquidazione secondo le disposizioni applicabili al fallimento, per il motivo che non adempiva più all’organizzazione imperati-vamente prescritta dalla legge;

che con ricorso (recte: appello) del 23 febbraio 2009 la sede statutaria della società si è opposta alla liquidazione della sua succursale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, sostenendo di aver intenzione di presentare istanza di cancellazione della succursale svizzera non appena ottenutane la firma, la legalizzazione e l’apostillazione in Lussemburgo;

che l’appello non è stato notificato alla controparte;

che la ricorrente non contesta la decorrenza infruttuosa del termine assegnato con la diffida del 31 ottobre 2008 né la circostanza che la sua succursale svizzera sia sprovvista di rappresentante dal 31 ottobre 2008;

che le giustificazioni da lei addotte, consistenti in pratica nell’affermazione della volontà di chiedere la cancellazione della succursale, per altro nemmeno concretizzata alla data del ricorso, non possono contrastare la pacifica assenza dell’organizzazione imperativamente imposta dalla legge per la succursale e il disinteresse sinora dimostrato, come accertato dal Pretore, la cui sentenza regge alla critica;

che l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello 23 febbraio 2009 è respinto.

2.

Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 300.-

già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

- , ad avvenuta crescita in giudicato.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148 e Art. 313bis — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sul registro di commercio, Art. 154 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 febbraio 2018, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 marzo 2024, 10 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.