Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2010.42

Lavoro - appello - termine d'impugnazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 febbraio 2010/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.9 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 14/20 gennaio 2010 da

AO 1

PA 1

contro

AP 1

in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 8'000.–, aumentato in sede di udienza di discussione a fr. 8'660.55 oltre interessi e che il Pretore, con sentenza 4 febbraio 2010, ha accolto;

appellante la convenuta la quale, con scritto 8 febbraio 2010, contesta la decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerandi

in fatto ed in diritto:

che, nella particolare procedura per le controversie in materia di lavoro come quella che ci occupa a dipendenza del valore di causa inferiore ai fr. 30'000.- (art. 416 cpv. 1 CPC), la procedura è retta, per quanto non stabilito dalle norme previste dall’art. 417 CPC, dalle disposizioni degli art. 389 e seg. CPC che regolano la procedura accelerata (art. 418 CPC);

che, nella procedura accelerata, il termine per l’appellazione è di 10 giorni (art. 398 cpv. 1 CPC) ed altrettanto deve quindi valere per le particolari procedure in materia di lavoro come, del resto, è già stato giudicato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 4);

che, nel caso concreto, la sentenza dedotta in appello è stata spedita il 4 febbraio 2010 e il relativo plico raccomandato è stato recapitato alla convenuta il 5 febbraio 2010 (cfr. BMZ-Deliverylist Report di LaPosta, con riferimento alla spedizione 98.00.660001.00614664), con la conseguenza che il termine per ricorrere scadeva il giorno di lunedì 15 febbraio 2010;

che l’appello in questione, datato 8 febbraio 2010, ma spedito il 19 febbraio 2010 (come risulta dalla busta di spedizione), è quindi irrimediabilmente tardivo e come tale va sanzionato senza possibilità di giudicarne il merito;

che, per l’art. 417 litt. e CPC la procedura è gratuita, mentre alla parte appellata non vanno riconosciute ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

Per i quali motivi

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 8/19 febbraio 2010 di AP 1 è irricevibile siccome tardivo.

2.

Non si prelevano tasse o spese di giudizio e non si accordano ripetibili.

3.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 398, Art. 416, Art. 417 e Art. 418 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.