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12.2015.201

Dichiarazione di esecutività di lodo internazionale

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2015.201

Data decisione, Autorità: 17.12.2015, IICCA

Titolo:

Dichiarazione di esecutività di lodo internazionale

DEPOSITO E ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ

art. 193 LDIP

Incarto n.

12.2015.201

Lugano

17 dicembre 2015/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

statuente quale istanza unica cantonale ai sensi dell’art. 48 lett. b n. 9 LOG

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Balerna

vicecancelliere:

Bettelini

statuente quale autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 193 cpv. 1 e 2 LDIP in materia di arbitrato internazionale;

vista la domanda 30 ottobre 2015 dell’AR 1, arbitro unico, intesa al deposito e al rilascio della dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale da lui emanato il 3 settembre 2015 nella procedura arbitrale Cc TI 104-10 che opponeva

IS

(rappr. dall’ RA 1)

a

CO 1 (I)

(rappr. dall’ RA 2)

accertato che il lodo arbitrale è stato notificato alle parti il 3 settembre 2015 a cura dell’arbitro medesimo, come risulta dalle ricevute postali versate agli atti;

constatato che il Tribunale federale, su richiesta della Camera, ha attestato il 5 novembre 2015 che non risultavano fino a quella data ricorsi contro il citato lodo arbitrale;

rilevato che in presenza di elementi internazionali la Camera è autorità di deposito del lodo alle condizioni dell’art. 193 LDIP, adempiute nella fattispecie;

osservato che il lodo è già stato notificato alle parti a cura dell’arbitro il 3 settembre 2015, di modo che è inutile una notifica da parte della Camera, il cui ruolo si limita a prendere in deposito il lodo e a rilasciare la dichiarazione di esecutività;

considerato che il deposito del lodo e la dichiarazione di esecutività possono essere chiesti anche dall’arbitro e non solo dalle parti (Bucher, Commentaire Romand LDIP, n. 3 ad art. 193 LDIP);

osservato che le spese del deposito del lodo e dell’attestazione di esecutività sono a carico della parte istante, conformemente all’art. 193 LDIP;

dichiara: 1. Il lodo arbitrale emanato dall’arbitro unico AR 1 il 3 settembre 2015 nella procedura arbitrale Cc TI 104-10, tra IS 1, __________, e CO 1, __________ (I), è depositato presso questa autorità giudiziaria.

2. Il lodo arbitrale emanato dall’arbitro unico AR 1 il 3 settembre 2015 nella procedura arbitrale Cc TI 104-10, tra IS 1, __________, e CO 1, __________ (I), è esecutivo.

3. Le spese processuali di complessivi fr. 300.-- sono a carico dell'istante.

4. Notificazione:

-

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 novembre 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 193 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.