Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

12.2020.53

Sfratto - appello - stracio per mancato pagamento dell'anticipo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

31 luglio 2020

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto il ricorso (appello) 8 maggio 2020 presentato da

AP 1

contro

la decisione 20 aprile 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa promossa con istanza 9 marzo 2020 nei suoi confronti da

AO 1

Fatti

in fatto e in diritto: che con Decisione di sfratto 20 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza 9 marzo 2020 promossa da AO 1, chiedente l’espulsione di AP 1 dall'appartamento sito in via _____ a L_____;

che con ricorso (appello) 8 maggio 2020 AP 1 chiede l'annullamento della decisione pretorile invocando la nullità della disdetta;

che l’appellante è stato invitato l'11 maggio 2020 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- l’importo di fr. 100.- entro il 27 maggio 2020 in garanzia delle spese processuali presumibili;

che l’importo non è stato pagato entro il termine assegnato e il 17 giugno 2020 è stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 3 luglio 2020 per versare l’anticipo di fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che nessun pagamento è intervenuto entro detto termine;

che in tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve dichiararlo inammissibile;

che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale non è stato notificato l’appello per osservazioni;

che la comunicazione 25 maggio 2020 dell’appellante, nella misura in cui fa riferimento a un accordo con il locatore, avrebbe necessitato della firma di quest’ultimo per poter essere presa in considerazione;

che in tal caso lo scritto sarebbe stato considerato una desistenza con conseguente stralcio della causa e i medesimi oneri processuali a carico dell’appellante;

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi

decreta: 1. L'appello 8 maggio 2020 di AP 1 è inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2.

Le spese processuali di complessivi CHF. 50.- sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente

A. Fiscalini

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 101 — letto nella versione del 1 luglio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.