Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

13.2011.25

Procedura di conciliazione, decisione di stralcio della causa dal ruolo perché priva d'oggetto

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 13.2011.25

Data decisione, Autorità: 16.05.2011, IIICC

Titolo:

Procedura di conciliazione, decisione di stralcio della causa dal ruolo perché priva d'oggetto

ESPERIMENTO DI CONCILIAZIONE

art. 206 CPC

Incarto n.

13.2011.25

Lugano

16 maggio 2011/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente,

Pellegrini e Ermotti (supplente)

segretaria:

Meyer, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. 031/11 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, promossa con istanza 25 febbraio 2011 da

RE 1

e

RE 2

contro

CO 1

rilevato

in fatto e in diritto: che con scritto 25 febbraio 2011 RE 1 e RE 2, rilevata l’esistenza di difetti della cosa locata, hanno chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno (in seguito UC) “… di voler fissare un appuntamento con noi per una visita della casa da parte vostra. Non siamo più disposti a pagare un affitto di fr. 730.- finché non sono stati eliminati tutti i difetti”;

che all’udienza di conciliazione del 7 aprile 2011 la parte istante non è comparsa, sicché l’UC, richiamato l’art. 206 CPC, ha dichiarato la procedura priva d’oggetto stralciandola dai ruoli;

che con scritto 4 maggio 2011 gli istanti propongono reclamo contro la decisione di stralcio della procedura adducendo di aver dovuto recarsi a Zurigo per assistere il padre che è stato ricoverato per 3 settimane all’ospedale;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte;

che la procedura di conciliazione è un procedimento ben distinto dalla causa di merito, e la decisione con la quale l’autorità di conciliazione stralcia la causa dal ruolo perché priva d’oggetto chiude la procedura medesima sicché costituisce una decisione finale;

che, seguendo il sistema dei rimedi di diritto del CPC, siffatta decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

che, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC);

che la parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza, né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne il rinvio;

che, di conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere;

che nella misura in cui i reclamanti sostengono di aver dovuto assistere il padre infermo e di non aver potuto, per questo motivo, presenziare all’udienza, la questione andava - se del caso - fatta valere con una domanda di restituzione del termine, da inoltrare all’UC entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC) rendendo verosimile di non aver colpa nella mancata comparsa all’udienza (art. 148 CPC), non invece mediante reclamo, che risulta irricevibile;

che, per quanto precede, il reclamo va respinto, ritenuto comunque che i reclamanti potranno, se del caso, inoltrare una nuova istanza di conciliazione all’UC di Agno;

che, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare tasse e spese;

per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 4 maggio 2011 di RE 1 e RE 2 è respinto.

2. Non si prelevano tasse né spese.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74, Art. 100, Art. 113, Art. 117 e Art. 119 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 148, Art. 206, Art. 308, Art. 311 e Art. 319 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.