Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

13.2018.79

La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

3 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2016 da

CO 1

CO 2

entrambi patrocinati dallo PA 2

contro

RE 1

patrocinata dall’ PA 1

briella Beguglia,

Barbara Betguglia

Roberta berguglia

e ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018;

Fatti

in fatto: che con petizione 12 dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione del mandato;

che conrisposta 20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;

che in corso d’istruttoria è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;

che, notificata la perizia alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è opposta;

che con ordinanza 25 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento, respingendola;

che con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

Considerandi

in diritto: che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

che nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

che il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

che la reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;

che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;

che, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;

che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

che le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.

2.

Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.

3.

Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):

- ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 93 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 124, Art. 319, Art. 321 e Art. 322 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.