Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.1997.24

14.1997.24

Rubrum

Incarto n.
14.97.00024

Lugano

27 giugno 1997/B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente,
Zali e Chiesa (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 gennaio 1997 da

patr. dall'avv. __________

contro

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 24/28 gennaio 1997 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 11 marzo 1997 ha così deciso:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con atto 12 marzo 1997 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 27 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

Fatti

in fatto:

A.

Con PE n. __________ del 24/28 gennaio 1997 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 96’000.-- con interessi al 5% dal 23 gennaio 1997, indicando quale titolo di credito: “Commissione di lavoro relativa al cantiere “__________ - riconoscimento di debito di data 27.6.95.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B.

Il procedente fonda la sua pretesa su uno scritto datato 22 giugno 1995 inviatogli dall’escusso in merito ai loro rapporti di dare e avere (doc. B).

C.

All’udienza di contraddittorio l’escusso non è comparso.

Il procedente ha ridotto la sua pretesa a Fr. 55’000.--.

D.

Con sentenza 11 marzo 1997 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che non vi è identità tra il titolo di credito menzionato sul PE e quello prodotto con l’istanza, il quale tra l’altro è privo della firma dell’escusso.

E.

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente sostenendo che per un errore di trascrizione sul PE il riconoscimento di debito è stato indicato con data 27.06.1995, mentre lo stesso porta la data 22. 06.1995. Nel PE il titolo di credito veniva indicato come “commissione di lavoro relativa al cantiere __________. Tale definizione trova piena corrispondenza nel riconoscimento di debito 22.06.1995.Inoltre questo documento reca la firma dell’escusso in basso a destra la quale corrisponde a quella apposta in basso a destra sul PE.

F.

Delle osservazioni 27 marzo 1997 della parte appellata si dirà, se del caso i seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330).

c) Per giurisprudenza e dottrina costanti, il riconoscimento di debito, subordinato al verificarsi di una o più condizioni, legittima il giudice a pronunciare il rigetto dell’opposizione solo se il creditore ne dimostra l’avvenuto debito adempimento. Non riuscendo a far luce sulla causa della mancata realizzazione di una condizione, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

d) Quale riconoscimento di debito il procedente ha prodotto una lettera 22 giugno 1995 (doc. B) inviata da __________ a __________ in merito ai loro rapporti di dare e avere, nella quale accanto a diversi importi scritti con la macchina da scrivere, sono state apposte a mano delle correzioni e delle aggiunte, tra cui l’indicazione:

“OK x per Bellinzona 22’000.--” una firma e la data “27/6/95”.

Scritto a macchina è stato poi indicato quanto segue:

“A liquidazione avvenuta ti spetterà poi, da parte mia (__________) il quale commissione del lavoro __________ossia ca. 55/6o’000 fr.”

Ora, a prescindere dal fatto che verosimilmente il procedente è incorso in un errore di trascrizione sul PE della data del doc. B, da questo documento -che tra l'altro non è stato prodotto in originale- non emerge con la necessaria chiarezza la volontà dell’escusso di obbligarsi a pagare una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Infatti non solo non risulta chiaro il significato della firma apposta direttamente sotto l’importo di Fr. 22’000.-- aggiunto a mano, ma nemmeno è comprensibile se è stata adempiuta la condizione da cui dipende il versamento di Fr. 55/60’000.--, ossia se la liquidazione è avvenuta, di quale liquidazione si tratta e, se del caso, chi (l’escusso o la “__________ ” ?) sarebbe tenuto a versare il citato importo. Considerato che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permette un’indagine volta a stabilire il reale significato di un documento confuso e contraddittorio quale il doc. B, in mancanza di un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto dell’opposizione è stata correttamente respinta.

2.

L’appello 12 marzo 1997 __________ va di conseguenza respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

1.

L’appello 12 marzo 1997 __________ a, è respinto.

2.

La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48, Art. 49, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.