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14.2003.88

Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.

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Numero d'incarto: 14.2003.88

Data decisione, Autorità: 02.02.2006, CEF

Titolo:

Appello contro rigetto provvisoiro dell'opposizione. Stralcio.

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 352 cpv. 2 CPC-TI art. 25 LALEF

Incarto n.

14.2003.88

Lugano

2 febbraio

B/sc/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza

26 maggio 2003 da

AO 1 , formato da

AO 2

AO 3

tutti rappr. da RA 2

e patrocinati dallo RA 3

contro

AP 1

rappr. dallo RA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 maggio 2003 __________;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________, con sentenza 15 ottobre 2003 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2. La tassa di giustizia in fr. 400.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'600.– a titolo di indennità.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 27 ottobre 2003 ha postulato in via principale la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili, in via subordinata, l’accoglimento parziale dell’istanza,

con protesta delle relative spese e ripetibili, in via ancor più subordinata,

l’accoglimento dell’istanza con tassa di giustizia di fr. 400.– a suo carico e l’obbligo

di rifondere a controparte fr. 2’000.– di indennità, protestate spese e ripetibili

di seconda sede;

preso atto che su istanza delle parti 4 dicembre 2003, con ordinanza presidenziale

9 dicembre 2003 la procedura è stata sospesa;

ritenuto che con scritto 23 gennaio 2005 le parti hanno comunicato di avere

raggiunto un accordo, chiedendo lo stralcio della procedura ai sensi dell’ art. 352 cpv. 2

CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF, considerato come in caso di transazione la lite vada

stralciata dal ruolo;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva

d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità

(DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino

un diverso riparto;

ritenuto che le parti hanno concordato che la tassa di giustizia venga posta a carico

dell’appellante, compensate le ripetibili;

atteso che in caso di transazione, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti,

tenendo conto del valore litigioso (art. 21 LTG);

pronuncia: 1. L’appello 27 ottobre 2003 di AP 1, __________,

è stralciato dai ruoli in seguito a transazione.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, è posta a carico di AP 1, compensate le indennità.

3. Intimazione:

- Studio legale RA 3, __________;

- Studio legale RA 1, __________.

Comunicazione alla Pretura del __________.

terzi i

mplicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 352 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.