Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2004.105

ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 ottobre 2004

B/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 luglio 2004 presentata da

AO1

rappr. daRA1

contro

AP1

sulla quale istanza la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 settembre 2004 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis."

Visto lo scritto 6 ottobre 2004 inviato da __________ con allegata fotocopia di

un fax, verosimilmente redatto da __________;

preso atto che sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;

Considerandi

che in virtù dei combinati art. 25 LALEF e 309 CPC l'appello si propone mediante atto redatto in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per la Camera giudicante; un ricorso presentato a mezzo fax è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 9 m. 1 N. 807);

che secondo l'art. 313 bis CPC questa Camera può, prima della notificazione dell'atto di appello, decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che lo scritto 6 ottobre 2004 di __________ è un semplice atto di trasmissione del fax allegato, per cui non costituisce atto d'appello;

che in concreto il ricorso allegato presentato a mezzo fax è irricevibile, né può essere sanato dallo scritto accompagnatorio del signor __________, che nemmeno pretende di patrocinare la fallita (né lo potrebbe fare);

decreta:

1.

L'atto 6 ottobre 2004 (di cui ai considerandi) è dichiarato irricevibile.

1.1

Di conseguenza è confermato il fallimento della __________, pronunciato

mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 14.00.

2.

Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

3.

Intimazione: -AP1, __________

-RA1 - Ufficio esecuzione di Lugano

- Ufficio fallimenti di Lugano

- Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 309 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.