Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2004.76

fallimento internazionale. Chiusura del fallimento secondario. Coesistenza con il fallimento svizzero della succursale

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 settembre 2004

CJ/sp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sulla causa a procedura sommaria promossa con istanza 16 luglio 2004 da

IS1

tendente alla chiusura del fallimento secondario di

PI1, __________ (__________)

decretato da questa Camera il 20 marzo 2002;

Fatti

A.

Il 6 novembre 2001 è stato aperto il fallimento di PI1, succursale di Agno.

B.

Con sentenza 20 marzo 2002 (inc. CEF 14.01.78), questa Camera ha riconosciuto in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP il decreto di fallimento 15 giugno 2001 del Tribunale commerciale di __________ diretto contro PI1. L'apertura del fallimento secondario è stata pubblicata il 26 aprile 2002.

C.

Nel fallimento secondario non è stato inventariato alcun attivo, in quanto l'Ufficio ha ritenuto che i beni inventariati presso la sede della succursale di Agno in base al decreto di misure cautelari (art. 168 LDIP) emesso da questa Camera il 16 ottobre 2001 nell'ambito della procedura di riconoscimento del fallimento __________, fossero solo della succursale e non (anche) della sede principale.

D.

Nel fallimento secondario è stato iscritto in graduatoria solo un credito, a favore della __________, __________, per fr. 34'907'390,29. Dopo la crescita in giudicato dello stato di riparto, l'Ufficio ha rilasciato alla creditrice un attestato di carenza di beni per l'intero importo insinuato.

E.

Precisando di aver incassato dalla creditrice le spese esecutive, l'Ufficio chiede ora a questa Camera di voler autorizzare la chiusura del fallimento secondario.

Considerandi

1.

In virtù dell'art 166 cpv. 2 LDIP, il fallimento secondario della sede principale della fallita può coesistere con il fallimento dell'«azienda» (in particolare della succursale) svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LEF, posto che gli attivi che rispondono dei debiti della succursale dovranno essere distratti dal fallimento secondario a beneficio dei creditori della succursale svizzera, a meno che il fallimento di quest'ultima sia diventato definitivo dopo la crescita in giudicato della graduatoria (LEF 172) allestita nel fallimento secondario (cfr. FF 1983 I 427 ad n. 210.3; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. ed., Zurigo/Basilea/ Ginevra 2004, n. 115 ss. ad art. 166; B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, 3. ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2001, n. 12 ad art. 166; V. Jeanneret, Cross-border insolvency: la situation de la succursale de droit suisse, in: Insolvence, désendettement et redressement, Studi in onore di Louis Dallèves, Basilea/Ginevra/ Monaco 2000, p. 177 ss. ad 2 e 180 ss. ad D; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 50; Berti, Basler Kommentar zum IPR, Basilea/Francoforte-sul-Meno 1996, n. 46 ad art. 166; in senso divergente ma non convincente: D. Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG], Basilea et al. 1989, p. 106; Dallèves, Faillites internationales, Fiche juridique suisse n. 987, Ginevra 1991, p. 11 s. ad 3).

Dal profilo puramente giuridico, il fallimento secondario non dovrebbe pertanto essere chiuso prima di sapere se vi sarà un'eccedenza nella liquidazione del fallimento della succursale oppure se questo verrà revocato. In concreto, la questione non si pone, perché l'inventario, che non menziona queste ipotesi, non è stato impugnato.

2.

Di regola, la sentenza di riconoscimento della graduatoria estera, resa in conformità dell'art. 173 cpv. 2 LDIP dal tribunale svizzero che ha riconosciuto il fallimento, include la chiusura della procedura di fallimento secondario ai sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF (cfr. CEF 20 aprile 2000 [14.99.71], cons. 3b; 3 gennaio 2001 [14.00.52], cons. 3b). Nel caso di specie, una procedura di riconoscimento della graduatoria si rivela però inutile, visto che non vi è alcun saldo da rimettere all'amministrazione del fallimento principale. Invero, l'Ufficio avrebbe potuto già in precedenza chiedere a questa Camera, quale autorità che ha dichiarato il fallimento secondario, di sospendere la procedura per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1 LEF; CEF 1° aprile 2004 [14.023.101]). In ogni caso, la procedura di fallimento è da ritenere esaurita ai sensi dell'art. 268 cpv. 2 LEF e la scrivente Camera, in quanto ha ordinato la liquidazione del fallimento secondario, è competente per ordinarne la chiusura. La presente decisione va comunicata all'ufficio di esecuzione, all'ufficio dei fallimenti e all'ufficio del registro di commercio (art. 169 cpv. 2 LDIP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 169, 170, 173 LDIP; 268 LEF; 53 lett. e OTLEF

pronuncia:

1.

È pronunciata la chiusura della liquidazione in Svizzera del fallimento di PI1, __________ (__________).

2.

Non si percepiscono tassa né spese.

3.

Intimazione all'Ufficio di esecuzione di __________, all'AP1, e all'Ufficio dei registri di __________.

terzi implicati

PI1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 50, Art. 230 e Art. 268 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 166, Art. 168, Art. 169, Art. 170 e Art. 173 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2005, 1 gennaio 2007, 1 marzo 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.