Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2005.35

appello contro la dichiarazione di fallimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 maggio 2005

B/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 31 gennaio 2005 presentata da

AO 1

contro

AP 1

rappr. da RA 1

sulla quale istanza la Pretore del Distretto __________, con sentenza

4 aprile 2005 ha così deciso:

1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da lunedì 4 aprile 2005 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che

con atto 14 aprile 2005 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 15 aprile 2005 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto:

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ La AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 24'648.05 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio del 16 marzo 2005 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 4 aprile 2005 la __________, __________, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 4 aprile 2005 alle ore 14.00.

D.

Con atto d’appello 14 aprile 2005 AP 1 ha asserito di avere pagato il debito nei confronti della parte appellata anteriormente alla dichiarazione di fallimento, producendo una ricevuta 1. aprile 2005 della AO 1 (doc. C), con cui quest’ultima conferma il pagamento di fr. 21'358.10 a saldo di tutte le sue pretese, nei confronti di AP 1, derivanti da fatture scoperte (doc. C).

Considerandi

In diritto:

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del falimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza

b) L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L'appello 14 aprile 2005 di AP 1 va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF

pronuncia:

I. L'appello 14 aprile 2005 di AP 1, __________, è accolto.

"1. La dichiarazione di fallimento 4 aprile 2005 pronunciata dalla Pretore __________ inc. EF.2005.313 nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dAP 1."

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-AP 1

- Ufficio __________

- Ufficio __________

- Ufficio dei registri di __________

Comunicazione alla Pretura __________

Terzi implicati

Pterzi im

plicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.