Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2006.6

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 febbraio 2006

b/sc/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall¿istanza 14 dicembre 2005 presentata da

AO 1

contro

AP 1

rappr. da: RA 1

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 18 gennaio 2006 ha così deciso:

¿1. È pronunciato il fallimento della ditta AP 1, Bellinzona, a far tempo

dal giorno 18 gennaio 2006 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.¿

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

20 gennaio 2006 ne postula l¿annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 6 febbraio 2006 all¿appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

in fatto

A.

Nell¿ambito dell¿esecuzione n. __________ dell¿UE di Bellinzona

la AO 1 ha chiesto il fallimento di

AP 1 per fr. 9'814.30 oltre le spese.

B.

All¿udienza di contraddittorio del 16 gennaio 2006 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 18 gennaio 2006 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 18 gennaio 2006 alle ore 14.00.

D.

Con atto d¿appello 20 gennaio 2006 AP 1 ha asserito di avere saldato l¿esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta 20 gennaio 2006 dell¿UEF di Bellinzona (doc. C) relativa al pagamento di fr. 18'000.-- a saldo dell¿esecuzione in esame n. __________ rispettivamente di un¿ulteriore esecuzione n. __________ promossa pure dalla creditrice.

Considerandi

In diritto

1.a) La decisione del giudice del fallimento può essere deferita all¿autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

In virtù dell¿art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L¿autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia ¿echte Nova¿, in contrapposizione agli pseudonova, ossia ¿unechte Nova¿), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all¿art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d¿ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell¿autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l¿altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L¿illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l¿atto di appello, di estratti dell¿Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell¿effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta dell¿UEF di Bellinzona (doc. C) risulta che il 20 gennaio 2006, e pertanto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, è stata saldata l¿esecuzione in oggetto n. 519145 promossa dalla AO 1, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall¿estratto delle esecuzioni 20 febbraio 2006__________ risulta che nei confronti di AP 1 sono pendenti,

oltre all¿esecuzione in oggetto e ad un¿ulteriore procedura n. 519144 già saldate, 33 esecuzioni per un importo complessivo di fr. 324'733.50, di cui, per quel che riguarda gli anni più recenti, 4 promosse nel 2003, 10 nel 2004, 12 nel 2005 e 6 nell¿anno in corso. Per 8 di queste procedure sono già state inoltrate le domande di realizzazione, mentre per 4 sono stati emessi gli avvisi di pignoramento. L¿aumento delle esecuzioni e il fatto che per numerose procedure si sia già giunti a chiedere la realizzazione rispettivamente ad emettere l¿avviso di pignoramento, portano a concludere che l¿appellante non dispone della liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. Il presupposto della solvibilità non appare di conseguenza reso verosimile. L¿art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento di RI 1 non può essere annullato.

2.

L'appello 20 gennaio 2006 di AP 1 va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all¿appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto.

1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RI 1, a far tempo da

martedì 28 febbraio 2006 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

RA 1Bellinzona;

AO 1;

¿ Ufficio __________

¿ ¿ Ufficio dei registri __________.

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello

Il presidente La segretaria

T

erzi implicati

T

erzi implicati

trzi implicati

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.