Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2006.86

Appello contro la dichiarazione di fallimento.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

7 dicembre 2006

B/sc/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 31 luglio 2006 presentata da

AO 1

contro

AP 1

rappr. dall’ RA 1

sulla quale istanza la Pretore del __________, con sentenza 29 settembre 2006 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da venerdì

29 agosto (recte: settembre) 2006 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

5 ottobre 2006 ne postula l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 9 ottobre 2006 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

in fatto:

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 499.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio del 20 settembre 2006 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 29 settembre 2006 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 29 settembre 2006 alle ore 14.00.

D.

Con atto d’appello 5 ottobre 2006 AP 1 ha prodotto copia di una ricevuta postale 4 ottobre 2006 (doc. C) relativa al pagamento alla creditrice di fr. 720.--. Inoltre l’appellante ha prodotto una ricevuta 31 agosto 2006 relativa al pagamento dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti da __________ (doc. F).

Considerandi

in diritto:

1.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova” o fatti nuovi impropri), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla copia della ricevuta __________(doc. C) relativa al versamento a AO 1 di fr. 720.-- emerge che l’esecuzione in oggetto n. __________ è stata saldata da AP 1 il 4 ottobre 2006 e quindi posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per quel che concerne il requisito della solvibilità va ritenuto che dall’estratto delle esecuzioni __________ al 28 novembre 2006 si evince che a carico di AP 1 sono pendenti 8 esecuzioni, di cui 3 procedure, ossia la procedura n. __________ promossa dalla __________, la n. __________ promossa da __________ - pagata con versamento 31 agosto 2006 (doc. F) - e quella in oggetto risultano essere state saldate. Le 5 ulteriori procedure sono giunte allo stadio di opposizione totale, così che, in questa fase di procedura non può ancora essere ritenuto che i crediti posti in esecuzione siano accertati. Di conseguenza il fatto che la debitrice sia stata in grado di saldare i summenzionati debiti porta a ritenere che non si trova in uno stato di illiquidità e che dispone dei mezzi finanziari per far fronte ai suoi impegni.

Avendo pertanto AP 1 reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento può essere annullato.

2.

L'appello 5 ottobre 2006 di AP 1 va pertanto accolto.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio Fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 LEF

pronuncia:

I. L'appello 5 ottobre 2006 di AP 1 è accolto. Di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento 29 settembre 2006 pronunciata dalla Pretore __________, inc. EF. __________ nei confronti di AP 1, è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AP 1AP 1 Non si assegnano indennità.

3.

Le spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

RA 1

- __________;

- Ufficio __________;

- Ufficio __________;

- Ufficio __________;

Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.