Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2007.64

Appello contro la dichiarazione di fallimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 agosto 2007

B/sc/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 aprile 2007 presentata da

AO 1)

rappr. da: RA 1

contro

AP 1

sulla quale istanza la Pretore __________, con sentenza 3 luglio 2007 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da martedì

3 luglio 2007 alle ore14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

16 luglio 2007 ne postula l’annullamento;

lette le osservazioni di AO 1;

rilevato che con ordinanza presidenziale 16/19 luglio 2007 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

in fatto:

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per fr. 33'471.50 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio del 20 giugno 2007 AP 1 si è opposta all’istanza di fallimento, dichiarandosi intenzionata a far fronte al suo debito.

C.

Con sentenza 3 luglio 2007 la Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 3 luglio 2007 alle ore 14.00.

D.

Con atto di appello 16 luglio 2007 AP 1 asserisce di avere presentato alla creditrice diverse proposte di pagamento parziale. AO 1 ha tuttavia preteso il pagamento di tutto il credito posto in esecuzione oppure la copertura con garanzie reali. L’ulteriore acconto proposto a controparte di fr. 7'000.-- non è stato accettato (doc. E e F).

E.

Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

In diritto

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione.

Le parti possono avvalersi illimitatamente di fatti nuovi, avveratisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Questi fatti nuovi devono tuttavia essere fatti valere e documentati entro il termine d’appello (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 19 ad art. 174).

Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore;

3. o che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

b) Le proposte presentate dall’appellante alla creditrice non hanno portato alla conclusione di un accordo di pagamento (doc. E e F), per cui non potendosi l’appellante avvalere di fatti nuovi, verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, l’art. 174 cpv. 1 LEF non può essere applicato.

c) D’altro canto non può essere applicato nemmeno l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’appellante non avendo estinto il debito della escutente, compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), non avendo nemmeno depositato presso questa autorità l’importo dovuto a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e quest’ultima non avendo ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). In via abbondanziale va rilevato che nemmeno il presupposto della solvibilità è stato reso verosimile. Dall’estratto delle esecuzioni __________ al 21 agosto 2007 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 49 esecuzioni per un valore complessivo di fr. 1'031’385.35 e che nell’anno in corso per una procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento, per altre 8 è stato emesso l’avviso di pignoramento e per 3 ulteriori esecuzioni è stata presentata la domanda di proseguimento. Ciò porta a concludere che l’escussa non dispone della liquidità necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

2.

L’appello 16 luglio 2007 di AP 1 va quindi respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia:

1.

L’appello 16 luglio 2007 di AP 1 __________, è respinto.

1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

venerdì 7 settembre 2007, alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- AP 1, __________;

- avvRA 1, __________;

- Ufficio esecuzione __________;

- Ufficio fallimenti di __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio__________;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto __________;

Comunicazione alla Pretura __________.

Terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

trzi implicati

terzi implicati

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.