Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2008.111

Dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. Appello. Presupposti di cui all'artr. 174 cpv. 2 non adempiuti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 dicembre 2008

B/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell’art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF presentata il 3 settembre 2008 da

AO 1

contro

AP 1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza 5 novembre 2008 (EF.__________) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione della AP 1,

__________, a far tempo da giovedì 6 novembre 2008 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

10 novembre 2008 ne ha postulato l’annullamento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con decreto presidenziale 12 novembre 2008 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto

A.

La AO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di AP 1 per premi rimasti impagati.

B.

All’udienza di contraddittorio del 29 ottobre 2008 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 5 novembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 6 novembre 2008 alle ore 10.00.

D.

Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 dichiarando che con la partecipazione di un nuovo investitore, il capitale sociale dovrebbe venire aumentato, così che le sarà possibile saldare ogni procedura esecutiva pendente nei suoi confronti.

Considerandi

In diritto

1. La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190 e segg. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

2.

a) In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziariasuperiore a disposizione del creditore; o che

3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante non ha dimostrato di avere estinto il debito in oggetto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né ha depositato presso questa autorità a disposizione della creditrice l’importo dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando adempiuto nessuno dei requisiti previsti dall’art. 174 cpv. 2 il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

In via abbondanziale va osservato che dall’estratto delle esecuzioni __________ emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 38 esecuzioni per

un valore complessivo di fr. 199'643.65. Determinante è che, nell’anno in corso, oltre che nella presente procedura, in un’altra esecuzione il 18 novembre 2008 è stata emessa la comminatoria di fallimento. Inoltre dal 24 giugno al 2 dicembre 2008 sono stati emessi a carico dell’appellante 13 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 67'185.30. Ciò porta a concludere che la convenuta non è più in grado di far fronte ai suoi debiti, per cui neanche il requisito della solvibilità può essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.

2.

L'appello va respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1.

L'appello è respinto.

1.1

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

martedì 16 dicembre 2008 alle ore 10.00

2.

La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a carico di AP 1AP 1

3. Intimazione a:

- AP 1, ____________________;

- AO 1, __________;

- Ufficio __________

- Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174, Art. 190 e Art. 194 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.