Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2008.57

Appello contro la dichiarazione di fallimento

Rubrum

Incarto n.

Lugano

29 luglio 2008

B/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 25 aprile 2008 presentata da

AO 1

patr. dall’ RA 2

contro

AP 1

patr. dall’ RA 1

sulla quale istanza la Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 18 giugno 2008 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da mercoledì

18 giugno 2008 alle ore 14.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con atto

27 giugno 2008 ne postula l’annullamento;

lette le osservazioni 21 luglio 2008 della parte appellata;

preso atto che con ordinanza presidenziale 30 giugno/1. luglio 2008 all’appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano

AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 13'500.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio dell’11 giugno 2009 il convenuto non è comparso.

C.

Con sentenza 18 giugno 2008 la Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D.

Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il debito in oggetto, producendo una ricevuta postale 10 giugno 2008 relativa al versamento di fr. 15'945.20 a favore di AO 1 (doc. A) e un estratto dell’UE di Lugano delle sue esecuzioni al 24 giugno 2008 (doc. B), da cui risulta che il PE in esame al 13 giugno 2008 è stato completamente pagato.

Considerandi

In diritto

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prove sufficienti dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.L’appello va pertanto accolto.

La tassa di giustizia in ambedue le sedi e l’indennità d’appello sono poste a carico dell’appellante (art. 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia

I. L’appello è accolto.

“1. La dichiarazione di fallimento 18 giugno 2008 pronunciata

dalla Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5,

inc. EF.2008.1054, nei confronti di AP 1,__________,

è annullata.

2.

La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

3.

Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,

già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1,

il quale rifonderà a AO 1 fr. 200.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 61 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.