Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2008.81

Appello cntro la dichiarazione di fallimento. Presupposto processuale. Istanza di fallimento inammissibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 ottobre 2008

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare promossa con istanza 9 giugno 2008 presentata da

AO 1

contro

AP 1

rappr. da: RA 1

sulla quale istanza il Pretore del __________, con sentenza 14 agosto 2008 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da lunedì 18 agosto alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto

28 agosto 2008 ne postula in via principale l’annullamento ed in via subordinata

la dichiarazione di nullità rispettivamente la reiezione dell’istanza di fallimento;

preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

rilevato che con ordinanza presidenziale 2 settembre 2008 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 3'545.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio del 9 luglio 2008 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 14 agosto 2008 il Pretore del Distretto __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 18 agosto 2008 alle ore 10.00.

D.

Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di dichiarare nulla l’istanza di fallimento per carenza della capacità di stare in lite dell’istante. L’appellante asserisce poi di avere saldato il debito in oggetto e di essere solvibile.

Chiamata ad esprimersi, la parte istante è rimasta silente.

Considerandi

in diritto:

1.

L’appellante contesta la capacità di stare in lite dell’istante in quanto l’istanza di fallimento è stata sottoscritta da __________, il quale non è avvocato abilitato all’esercizio della libera professione, non ha alcun diritto di firma, men che meno individuale, documentato e nemmeno ha la qualità di organo dell’appellata.

Orbene, la capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC, applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF, per il rinvio dell’art. 25 LALEF); quindi anche in sede di appello.

2.

In concreto, l’istanza di fallimento in esame è stata firmata in nome e per conto della AO 1 da __________, suo dipendente (cfr. istanza).

Pacifico che il firmatario dell’istanza non abbia agito come patrocinatore legale ai sensi dell’art. 64 CPC. D’altro canto agli atti non vi è alcun documento che indichi che questa persona sia stata altrimenti autorizzata ad agire negli interessi di AO 1. Nella domanda di fallimento, l’istante non ha fatto riferimento a eventuali disposizioni interne da cui si potesse dedurre la legittimazione a rappresentare di __________. Dall’estratto Internet del Registro di commercio del Canton Argovia non emerge che __________ possa rappresentare l’istante, lo stesso non risultando iscritto a nessun titolo. Nemmeno di fronte alla contestazione formulata dalla convenuta in appello, AO 1 ha presentato osservazioni.

3.

Il difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato (art. 97 n. 4 CPC combinato con l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Di conseguenza l’istanza 9 giugno 2008 deve essere dichiarata nulla, così come tutti gli atti processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza 14 agosto 2008.

4.

L’appello va accolto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’istante in ambo le sedi. AO 1 rifonderà all’appellante un’equa indennità solo d’appello, non essendo comparsa in sede pretorile (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 20 e 25 LALEF; 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza la sentenza 14 agosto 2008 del Pretore del __________, è riformata come segue:

“1. L’istanza di fallimento 9 giugno 2008 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________, è inammissibile.

Di conseguenza tutti gli atti successivi compresa la dichiarazione di fallimento 14 agosto 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF.__________ nei confronti di AP 1, __________, sono dichiarati nulli.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, resta a carico di AO 1.

3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, restano a carico di AO 1.”

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr. 400.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - AP 1, __________;

- AO 1, __________;

- Ufficio esecuzione di __________;

- Ufficio fallimenti di __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 64 e Art. 142 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48, Art. 49, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.