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14.2009.68

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Mancato versamento dell'anticipo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2009.68

Data decisione, Autorità: 26.08.2009, CEF

Titolo:

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Mancato versamento dell'anticipo

RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO

art. 312 CPC-TI art. 25 LALEF art. 12 LTG art. 48 OTLEF art. 49 OTLEF

Incarto n.

14.2009.68

Lugano

26 agosto 2009

B/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Baur Martinelli

visto l'appello 14 luglio 2009 presentato da

AP 1

contro

la decisione 10 luglio 2009 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa promossa contro l'appellante da

AO 1 __________

(patrocinata dall’ PA 1 __________

richiamata la diffida 21 luglio 2009 del Presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine di 15 giorni per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 90.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

ritenuto che l’invio raccomandato 21 luglio 2009 contenente la richiesta di anticipo è stato ritirato dall’UEF di __________ il 22 luglio 2009, il quale a sua volta ha trasmesso la predetta richiesta d’anticipo per invio raccomandato ad A__________ J. D__________ C__________ M__________, c/o D__________ S__________ M__________ a B__________, che l’ha ritirata il 28 luglio 2009;

preso atto come il termine in questione sia decorso infruttuoso, per cui il fallimento va confermato a far tempo dal 10 luglio 2009 alle ore 14.00;

richiamati gli art. 12 LTG, 312 CPC, 25 LALEF, 48 e 49 OTLEF,

decreta 1. L'appello 14 luglio 2009 di AP 1 __________, avverso la decisione 10 luglio 2009 del Pretore del Distretto di __________, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

1.1. È confermato il fallimento di AP 1, __________, a far

tempo dal 10 luglio 2009 alle ore 14.00.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

3. Intimazione a:

- __________

-

__________

- Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________ - Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________,

__________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 49 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.