Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2009.82

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Notifica della citazione all'udienza di contraddittorio. Pseudonova e nova

Rubrum

Incarto n.

Lugano

29 ottobre 2009

B/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 12 giugno 2009 presentata da

AO 1

(rappr. da: RA 1

contro

AP 1

(patrocinata dall’ PA 1 __________)

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 17 settembre 2009 ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo

da venerdì 18 settembre 2009 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1 che con

atto 1. ottobre 2009 ne postula l’annullamento;

ritenuto che sono dati gli estremi per procedere ai sensi dell’art. 313 bis CPC, per cui

si prescinde dalla notifica dell’atto di appello a controparte per le osservazioni;

preso atto che con decreto presidenziale 5 ottobre 2009 all’appello è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ la AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 1'201.60 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B.

All’udienza di contraddittorio del 9 settembre 2009 nessuno è comparso.

C.

Con sentenza 17 settembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da venerdì 18 settembre 2009 alle ore 10.00.

D.

Con l’appello AP 1 nega di avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio tenutasi il 9 settembre 2009, rilevando di averne avuto conoscenza solo in seguito alla fissazione del termine di pagamento dell’anticipo alla creditrice. L’appellante chiede pertanto l’annullamento della dichiarazione di fallimento.

Considerandi

In diritto

1.

In merito alla pretesa mancata notifica della citazione all’udienza di contraddittorio, va osservato che in diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità dei regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù dell’art. 25 LALEF). Un invio giudiziario a mezzo raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni stabilito al numero 2.3.7b. delle “condizioni generali Servizi postali” della Posta, edizione dell’aprile 2008. La citazione 17 giugno 2009 del Pretore del Distretto di __________, all’udienza fissata per mercoledì 9 settembre 2009 alle ore 10.00, spedita lo stesso giorno all’appellante per invio raccomandato, è stata rispedita, con l’indicazione “non ritirato”, trascorsi 7 giorni di giacenza, alla Pretura. La citazione va di conseguenza considerata notificata il 25 giugno 2009. Del resto, l’escussa non pretende che il funzionario postale incaricato di recapitarle la raccomandata non abbia posto nella bucalettere il relativo avviso di ritiro (foglio giallo). Va poi osservato che l’appellante, nonostante abbia ammesso di essere venuta a conoscenza, tramite la fissazione del termine 9 settembre 2009 alla creditrice per il pagamento dell’anticipo di fr. 800.--, per le spese dell’Ufficio fallimenti, che l’udienza era stata tenuta lo stesso 9 settembre 2009, non ha reagito. Del suo disinteresse è prova inoltre il mancato ritiro della raccomandata del 17 settembre 2009 contenente il decreto di fallimento, che, per quanto già ritenuto, nell’ipotesi più favorevole all’appellante, vale come notificata trascorsi 7 giorni di giacenza, ossia il 25 settembre 2009.

2.Con l’appello AP 1 non si è avvalsa né di fatti nuovi verificatisi anteriormente alla dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha reso verosimile la sua solvibilità provando contemporaneamente per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) oppure che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) oppure che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF). Il fallimento di AP 1 non può quindi essere annullato.

3.L’appello va pertanto respinto.

Essendo stato concesso effetto sospensivo all’appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato.

La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, alla parte appellata non essendo stato fissato il termine per le osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia 1. L’appello è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

mercoledì 4 novembre 2009 alle ore 10:00

2 La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,

già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1.

3.

Intimazione:

- avv. PA 1, __________;

- AO 1, __________

- Ufficio esecuzione di __________;

- Ufficio fallimenti di __________;

- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione alla Pretura del __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 124 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 49 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.