Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2012.126

Fallimento. Requisiti ex art. 174 non adempiuti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

11 settembre 2012

B/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 10 maggio 2012 da

CO 1

contro

RE 1

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 8 agosto 2012 (SO.2012.2076) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00.

2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

17 agosto 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che il reclamo non è stato intimato a controparte;

preso atto che con decreto presidenziale 20 agosto 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

Fatti

In fatto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'900.70 oltre accessori, dedotti eventuali acconti;

che all’udienza di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;

che con decisione 8 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 9 agosto 2012 alle ore 10.00;

che con il reclamo RE 1 sostiene di essere intenzionata di saldare il suo debito nei confronti dell’istante così come tutte le esecuzioni contro le quali non è stata interposta opposizione, ossia di pagare quanto prima fr. 10'000.--, vantando importanti crediti per lavori eseguiti e non ancora onorati per un importo di fr. 17'500.--;

Considerandi

In diritto:

che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;

che, sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;

che la convenuta non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);

che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

che in questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;

che, nella fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni (imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;

che non risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante abbia adempiuto l’ulteriore condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori;

che alla reclamante va ricordato che ai sensi dell’art. 174 LEF, i motivi e i documenti che potrebbero impedire la dichiarazione di fallimento possono essere considerati solo se sono stati sollevati e prodotti entro il termine di ricorso (cfr. DTF 136 III 294 consid. 3 e rif. ivi; Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 11 e 20 ad art. 174 LEF), per cui il prospettato prossimo pagamento dell’esecuzione in oggetto così come delle ulteriori esecuzioni non è argomento atto ad impedire la dichiarazione di fallimento;

che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

che essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato;

che gli oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da

mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 10.00.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.-- è posta a carico di RE 1.

3.

Notificazione a:

- __________;

- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano

- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello

- Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano

- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 174 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.