Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2013.221

Reclamo irricevibile

Rubrum

Incarto n.

Lugano

19 dicembre 2013

FP/ec/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 17 dicembre 2013 dalla

RE 1

rappresentata dal Consiglio parrocchiale, __________

contro la decisione emanata il 12 dicembre 2013 dal Giudice di pace del circolo di __________ nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc. n. 0296-2013s) promossa con istanza dalla reclamante del 7 novembre 2013 nei confronti di

CO 1

esaminati gli atti,

Considerandi

che contro le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che inoltrato il 17 dicembre 2013 contro una decisione emanata il 12 dicembre 2013 e notificata/recapitata più avanti, il reclamo è senz’altro tempestivo, e quindi, da questo aspetto ammissibile;

che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a), che l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che, nella fattispecie, l’insorgente non si avvale di nessuno dei menzionati titoli di reclamo, ossia non lamenta né un’errata applicazione del diritto, né un accertamento manifestamente errato - ovvero arbitrario - dei fatti;

che, a ben vedere, la reclamante si propone solo di ottenere una sorta di parere da parte di questa Camera ritenendo l’interpretazione delle norme menzionate nell’impugnata decisione controversa, senza tuttavia trarre conclusioni dal suo esposto, segnatamente senza postulare la riforma della decisione di primo grado, nel senso di accogliere l’istanza e di respingere in via definitiva l’opposizione sollevata dall’escusso al relativo precetto esecutivo;

che, dato quanto precede, non può che discenderne l’inammissibilità del rimedio, proposto in definitiva con il solo obiettivo di evidenziare le incongruenze che potrebbero manifestarsi volendo seguire il ragionamento del primo giudice e di sondare il terreno in previsione della riscossione dell’imposta parrocchiale del 2012 (non oggetto della presente causa), senza però pretendere che quanto statuito in prima sede sarebbe, per quanto riguarda il merito, scorretto;

che, data la particolarità del caso, non si riscuotono spese in esito al presente reclamo;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Notificazione a:

;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 154.20 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 74 e Art. 113 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 251, Art. 319, Art. 320 e Art. 321 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.