Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2014.249

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile. Motivazione insufficiente

Rubrum

Incarto n.

Lugano

30 dicembre 2014/jh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.3869 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 settembre 2014 da

CO 1

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 dicembre 2014 dal Pretore;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'582.05 oltre interessi del 3% dal 17 maggio 2014, invocando quale titolo di credito l’“imposta federale diretta 2011”, e di fr. 387.75 (“interessi aggiornati sino al 16.05.2014”);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 settembre la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che la parte convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 15 ottobre 2014, mentre nella sua replica del 20 ottobre l’istante ha confermato la sua domanda;

che statuendo con decisione 17 dicembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2014 per ottenere “una decisione favorevole o perlomeno consona alla realtà”;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che nel caso specifico il reclamante si è limitato a qualificare la decisione impugnata come “inappropriata” e ad allegare “tutta la documentazione necessaria per la valutazione”;

che tale motivazione è manifestamente insufficiente, sicché il reclamo si rivela inammissibile;

che – sia rilevato per inciso – anche la motivazione esposta in prima istanza in sede di osservazioni non giustificherebbe comunque l’annullamen­to o la modifica della sentenza impugnata;

che, infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­pro­zess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo;

che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che nella fattispecie la decisione di tassazione dopo reclamo emessa il 3 luglio 2013 in merito all’imposta federale diretta 2011 (doc. B accluso all’istanza) risulta passata in giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituisce così un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, compresi gli interessi;

che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

che motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (v. Stae­he­lin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF);

che RE 1, in prima istanza, ha sostenuto che il suo reddito nel 2011 era stato di soli fr. 55'841.– (a fronte dei fr. 157'100.– computati nella decisione di tassazione), contestando di dovere pagare imposte calcolate d’ufficio sulla base dei redditi conseguiti negli anni precedenti;

che siffatta contestazione, come visto, è irricevibile in sede di rigetto dell’opposizione;

che essa sarebbe semmai dovuta essere fatta valere con un ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione di tassazione dopo reclamo (come peraltro indicato sulla stessa);

chela tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti è stato recentemente rilasciato un attestato di carenza di beni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'969.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2.

Non si riscuotono oneri processuali.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 80 e Art. 81 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 106, Art. 319 e Art. 321 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.