Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2015.15

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera che condanna il convenuto al pagamento di una “provvisionale”. Reclami alla CEF e alla II CCA incentrati sulla questione dell’exequatur

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1° ottobre 2015

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.855 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 26 settembre 2014 da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 gennaio 2015 dal Pretore;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 61'000.– oltre agli interessi del 5% dal 5 agosto 2014, indicando quale titolo di credito la sentenza del Tribunale ordinario di Como n. __________ del 19 dicembre 2013, con riferimento a una provvisionale di € 50'000.– (pari a fr. 61'000.–);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 settembre 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, previo riconoscimento e dichiarazione di esecutività in Svizzera della sentenza del Tribunale di Como;

che statuendo con decisione 15 gennaio 2015 il Pretore ha accolto l’istanza, riconoscendo e dichiarando esecutiva in Svizzera la decisione di condanna al pagamento di una provvisionale di € 50'000.– a favore di CO 1 contenuta nella sentenza n. __________ del Tribunale ordinario di Como e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 550.– e un’indennità di fr. 2'200.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento del dispositivo (n. 1.2) relativo al rigetto dell’opposizione e la reiezione dell’istanza limitatamente al medesimo punto;

che parallelamente l’escusso ha inoltrato un altro reclamo alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello postulando l’an­­nullamento del dispositivo (n. 1.1) riferito alla domanda d’exe­­quatur;

che con sentenza del 20 luglio 2015 (inc. 12.2015.13), la predetta Camera ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, ponendo a carico del reclamante le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.–;

che siffatta sentenza è passata in giudicato;

che nel reclamo ora in esame RE 1 si è limitato “a chiedere l’annullamento del dispositivo 1.2 statuente il rigetto definitivo dell’opposizione, quale conseguenza dell’accoglimento che verrà proposto contro la dichiarazione di exequatur”, rinviando alle motivazioni contenute nel reclamo parallelo;

che siccome l’altro reclamo è stato definitivamente respinto dalla seconda Camera civile, anche il reclamo in rassegna dev’essere respinto, RE 1 non invocando altri motivi d’impugna­­zione di quello su cui già si è statuito;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 61'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100 e Art. 112 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 luglio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.