Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2016.206

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Copia del contratto di locazione incompleta senza la pagina con le firme. Carente identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo e il creditore designato nel contratto

Rubrum

Incarto n.

Lugano

17 novembre 2016

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.3288 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2016 da

RE 1

(rappr. da della RA 1,)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 14 settembre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2016 dal Pretore;

Considerandi

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 3'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2016 e di fr. 3'200.– oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2016, indicando quali titoli di credito gli affitti dei mesi di marzo e aprile del 2016;

che avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 giugno 2016 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­stanza con osservazioni scritte del 3 agosto 2016;

che statuendo con decisione del 13 settembre 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.– senza assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2016 postulandone implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 14 settembre 2016 contro la sentenza notificata alla rappresentante della RE 1 lo stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), essendo inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

chein virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata;

che nella fattispecie il Pretore ha respinto l’istanza dopo avere accertato che il contratto di locazione prodotto dalla RE 1, in base al quale essa procede, è privo dell’ultima pagina e quindi della firma dell’escussa, sicché non costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF e di conseguenza non rappresenta un titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione;

che il Pretore ha inoltre rilevato che non vi è identità tra il creditore menzionato sulla prima pagina del contratto (la D__________ SA di __________) e l’escutente (RE 1), ciò che costituisce un motivo supplementare per respingere l’istanza;

che nel reclamo la RE 1 non si determina su queste motivazioni ma si limita a produrre il contratto di locazione completo (doc. A), comprensivo di sei pagine, di cui l’ultima è firmata dall’escussa, una scheda contabile (doc. B) e uno scritto del 26 novembre 2011 in cui un rappresentante della CO 1 comunica che i soci sono disposti a stipulare un contratto di locazione di due anni per una pigione di fr. 3'000.– mensili (doc. C);

che, come visto, questi documenti, siccome prodotti per la prima volta in sede di reclamo, sono irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC) e non possono pertanto essere presi in considerazione;

che invece i documenti prodotti in prima sede, come rettamente accertato dal Pretore, non costituiscono un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF;

che in particolare la copia del contratto allegata all’istanza (doc. B), sprovvista delle ultime due pagine, non riveste le caratteristiche di un atto pubblico e non reca la firma manoscritta di un rappresentante della convenuta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b);

che inoltre, contrariamente a quanto esige la giurisprudenza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1), non vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (la RE 1) e il creditore designato nel contratto invocato quale titolo di rigetto (la D__________ SA) né l’istante ha prodotto la prova che le pretese poste in esecuzione le siano state cedute dalla D__________ SA;

che il reclamo è infondato e va respinto anche per questo secondo motivo;

che nondinmeno la decisione che respinge l’istanza di rigetto dell’opposizione non acquisisce regiudicata in merito all’esisten­za della pretesa litigiosa (DTF 136 III 587 consid. 2.3), e, di conseguenza, non impedisce all’escutente di chiedere di nuovo il rigetto, anche nella stessa esecuzione, producendo tutti i documenti idonei a giustificare la propria pretesa che aveva omesso di allegare alla precedente istanza (DTF 140 III 461 consid. 2.5);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'400.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 14 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82 — letto nella versione del 1 luglio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, Art. 321, Art. 326 e Art. 327 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 febbraio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.