Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2017.26

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Competenza per valore

Rubrum

Incarto n.

Lugano

1° marzo 2017

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 1° febbraio 2017 dalla

CO 1 __________

(rappr. dall’RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.– per diversi prelevamenti con la carta di credito e di fr. 60.– per spese di richiamo;

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° febbraio 2017 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna limitatamente a fr. 3'000.– oltre alle spese esecutive;

che statuendo con decisione del 7 febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza irricevibile e l’ha trasmessa per com­petenza alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno giacché il valore di causa non supera fr. 5'000.–;

che il 20 febbraio 2017 RE 1 ha scritto alla Pretura di Locarno-Campagna per ribadire la propria opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare dalla banca, da lui ritenuto ingiusto, siccome egli afferma di avere già pagato diversi acconti mensili di fr. 200.– e di aspettare un conteggio del saldo;

che il 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha comunicato a RE 1 di avere trasmesso lo scritto appena menzionato alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno per competenza;

che RE 1 ha fatto pervenire anche a questa Camera tre copie del suo scritto del 21 febbraio 2017 con allegata la decisione 7 febbraio 2017 del Pretore aggiunto;

che in un primo tempo tale scritto è stato considerato come un reclamo contro la decisione appena citata;

che a ben vedere, però, RE 1 non la contesta e invero neppure la menziona;

che ad ogni modo l’assenza di competenza per valore del Pretore aggiunto è pacifica (art. 37 cpv. 1 e 31 lett. c della legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 3.1.1]);

che le spese processuali andrebbero poste a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le peculiarità del caso e la sua difficile situazione esecutiva inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna e alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.