Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2018.20

Rigetto provvisorio dell’opposizione. “Presa di posizione” sulla sentenza. Ricevibilità quale reclamo

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 giugno 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna promossa con istanza 19 dicembre 2017 da

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sullo scritto del 9 febbraio 2018 presentato da RE 1 in merito alla decisione emessa il 31 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 20'446.05 oltre agli interessi del 4% dal 1° novembre 2010, indicando quale titolo di credito un prestito (“Darlehen”) del 1° novembre 2010;

che statuendo con decisione del 31 gennaio 2018, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza presentata il 19 dicembre 2017 da CO 1 e rigettato in via provvisoria l’opposi­­zione interposta da RE 1 limitatamente a fr. 19'496.05 oltre agli interessi del 4% dal 1° settembre 2017 su fr. 13'320.–, ponendo a carico di lei le spese processuali di fr. 400.– e un’in­­dennità di fr. 700.– a favore dell’istante;

che con scritto del 9 febbraio 2018 indirizzato al primo giudice, RE 1 ha preso posizione sulla sentenza appena citata, esponendo di non essere in grado di pagare fr. 700.– mensili, ma al massimo fr. 100.– mensili, come risulterebbe dalla sua tas­sazione fiscale del 2015;

che la Pretura di Locarno-Campagna ha trasmesso quello scritto alla Camera come “appello”;

che in realtà nella fattispecie entrerebbe in considerazione solo un reclamo, le sentenze emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che a ben vedere pare addirittura dubbio che RE 1 intenda davvero impugnare la sentenza del 31 gennaio 2018, anche con un reclamo, perché non la contesta in sé, ma “prend[e] posizione”, limitandosi a esporre i motivi per cui non è in grado di pagare rate di fr. 700.– mensili;

che fosse anche trattato come reclamo, il noto scritto andrebbe dichiarato irricevibile, poiché RE 1 non si confronta con la motivazione della sentenza pretorile e non presenta conclusioni ammissibili in una procedura di rigetto dell’opposizione;

che ad ogni modo il fatto ch’essa non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento del debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione;

che semmai, RE 1 potrà far valere tale censura al com­petente Ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2016.35 del 29 febbraio 2016 consid. 6);

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, RE 1 risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'496.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è da trattare come reclamo, lo scritto presentato il 9 febbraio 2018 da RE 1 è irricevibile.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 106 e Art. 319 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82, Art. 93 e Art. 123 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.