Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2018.92

Rigetto provvisorio dell’opposizione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

5 ottobre 2018

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO91/2018 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 17 aprile 2018 da

CO 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 maggio 2018 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 maggio 2018 dal Giudice di pace;

Fatti

in fatto: A. Con precetto esecutivo n__________ emesso il 27 marzo 2018 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'133.75 oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2017, indicando quale titolo di credito degli “stipendi impagati”.

B.

Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 aprile 2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta al­l’istanza con osservazioni scritte trasmesse per posta elettronica del 30 aprile 2018.

C.

Statuendo con decisione 9 maggio 2018, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 200.– a favore del­l’istante.

D.

Con decisione del successivo 11 maggio il Giudice di pace ha annullato e sostituito la precedente decisione, “in quanto in que­st’ultima si fa erroneamente riferimento a un attestato di carenza beni”. L’esito della sentenza è rimasto invariato.

E.

Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 maggio 2018 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 14 maggio 2018 contro la sentenza notificata alla RE 1 il medesimo giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso specifico, la RE 1 fa valere che secondo l’art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), il diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità decade se, come nel caso in esame, il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova. Presentata solo col reclamo, tale motivazione non può essere vagliata, poiché poggia su un’allegazione nuova (non espressa in prima sede) e pertanto inammissibile, e su prove (conteggio stipendio, acconti ricevuti da CO 1 ed e-mail del 18 ottobre 2017) pure esse nuove e irricevibili. Il reclamo è dunque inammissibile.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'133.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 326 e Art. 327 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 febbraio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.