Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2023.64

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo, basato su fatti e documenti nuovi e apparentemente insufficientemente motivato

Rubrum

CO 1

Incarto n.

Lugano

6 novembre 2023

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.351 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 maggio 2023 dall’

RE 1

contro

CO 1

(patrocinata dall’PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2023 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2023 dal Pretore aggiunto;

Considerandi

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 14'160.– oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 1° giugno 2023 il Pretore aggiun­to della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha respinto l’istanza presentata dall’RE 1 il 10 maggio 2023, ponendo a carico del­l’escutente le spese processuali di fr. 350.–;

che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________, la reclamante ha ritirato la decisione impugnata il 2 giugno 2023;

che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);

che il termine d’impugnazione è pertanto scaduto lunedì 12 giugno;

che presentato al più presto il 13 giugno 2023 (data indicata sul­l’im­pugnazione e corrispondente alla data d’“inoltro” menzionata sul tracciamento dell’invio per Posta A+ n. __________), il reclamo è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che ad ogni modo il reclamo appare irricevibile anche poiché è basato su allegazioni di fatti e documenti nuovi e pare insufficientemente motivato (sotto il profilo dell’art. 321 cpv. 1 CPC) perché la reclamante non indica il motivo per cui i coniugi sarebbero solidalmente debitori del credito posto in esecuzione;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'260.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 31 — letto nella versione del 1 gennaio 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 48, Art. 60, Art. 106, Art. 142, Art. 143, Art. 251, Art. 319 e Art. 321 — letto nella versione del 1 settembre 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 48 e Art. 61 — letto nella versione del 1 gennaio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.