Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

14.2024.102

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 novembre 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 8 luglio 2024 dallo

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

contro

CO 1, __________

(rappresentato dalla curatrice RA 2, __________)

giudicando sul reclamo del 27 agosto 2024 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 22 agosto 2024 dalla Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2024 dalla sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 759.40, indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 759.40 del 12.06.2019 Decreto 17/07/2018 n. 32551 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”;

che avendo CO 1 interposto opposizione al pre-cetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2024 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia;

che con le osservazioni all’istanza il convenuto ha prodotto la pro­va di aver pagato all’UE il 19 luglio 2024 il credito posto in esecuzione, comprese le spese;

che statuendo con decisione del 22 agosto 2024, la Giudice di pa­ce ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 40.–;

che contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2024 per ottenerne la riforma nel senso dell’addebito delle spese processuali al convenuto, facendo valere che CO 1 ha paga­to il dovuto durante il procedimento giudiziario, ovvero ha fatto acquiescenza (art. 241 CPC), sicché risulta soccombente e, di conseguenza, deve pagare (anche) le spese processuali (art. 106 CPC);

che in realtà il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza all’istanza di rigetto dell’opposi­zione (sentenza della CEF 14.2022.80 del 21 novembre 2022, consid. 4 e il rinvio), ma rende l’istanza priva di oggetto e ne impone dunque lo stralcio (art. 242 CPC) se il pagamento interviene durante la procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022, consid. 5);

che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC);

che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1, e della CEF 14.2024.51 dell’11 settembre 2024, pag. 4 e il rinvio);

che nel caso concreto le spese giudiziarie erano da porre a carico dell’escusso, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia l’avvio della causa sia il suo (parziale) stralcio gli sono dunque imputabili (già citata 14.2022.77, consid. 5);

che la necessità del reclamo essendo dovuta a un errore manifesto della Giudice di pace (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024, consid. 2);

che non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo e, dunque, non essendosi opposto alla riforma chiesta dal reclamante;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 40.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– sono poste a carico del­la convenuta.

2.

Non si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

– Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1,

Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

– RA 2, __________, __________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 46, Art. 72, Art. 74, Art. 100, Art. 112, Art. 113 e Art. 116 — letto nella versione del 1 luglio 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 241 e Art. 242 — letto nella versione del 1 settembre 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.