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15.1997.103

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Numero d'incarto:

Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF

Incarto n.

15.97.00103

Lugano gennaio 1998/B/fc/cs

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,

Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull’istanza 4 luglio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da

__________

nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa contro l'istante da

__________

richiamata l’ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto

che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;

che con atto 24 giugno 1997 __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona la restituzione del termine per poter far opposizione;

che il 26 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha rinviato l'escusso a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF;

che con domanda 4 luglio 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n. __________ Egli ha sostenuto che il PE in oggetto non gli è stato notificato, infatti la firma sarebbe stata falsificata. Il PE è stato messo nella sua bucalettere e allorquando ne ha preso conoscenza, si è accorto che lo stesso non era stato ritirato da sua madre, che pertanto non ha potuto interporre opposizione. Essendo già trascorsi 10 giorni, gli è poi stato notificato l’avviso di pignoramento;

che con ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;

che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;

che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997);

che la __________ non si è determinata;

che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);

che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,

PRONUNCIA

1. L'istanza di restituzione del termine 4 luglio 1997 di __________ è accolta.

1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

1.2. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione a: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità cantonale di vigilanza

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19, Art. 33 e Art. 74 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.