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15.1998.130

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Numero d'incarto: 15.1998.130

Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF

Incarto n.

15.98.00130

Lugano

18 settembre 1998

B/fc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente

Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 agosto 1998 di

__________

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della notifica del PE n. __________ del 16 luglio/7 agosto 1998 nell’esecuzione promossa da

__________

contro

__________

preso atto che con provvedimento 20 agosto 1998 l’UE di Lugano ha annullato la notifica del PE n. __________ del 16 luglio/7 agosto 1998 emesso contro __________ rappresentato dallo Studio legale avv. __________ provvedendo a notificare il predetto PE tramite le competenti autorità al nuovo indirizzo del debitore;

ritenuto che il pregresso giudizio, munito dell’indicazione dei mezzi di ricorso non è stato impugnato;

richiamati gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

1. Il ricorso 12 agosto 1998 dello Studio legale avv. __________ è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.