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15.2001.00013

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.00013

Data decisione, Autorità: 22.02.2001, CEF

Incarto n.

15.2001.00013

Lugano

22 febbraio 2001/

CJ/fc/rgc

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente

Pellegrini e Rusca

segretario:

Jaques, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 11 dicembre 2000 di

__________,

rappr. dall'avv. __________,

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, e meglio contro “la richiesta di doppio turno d’asta” richiesto da

__________,

rappr. da: __________

e inserita nelle condizioni di asta nella procedura esecutiva in realizzazione di pegno immobiliare n. __________ promossa da __________. contro

__________

viste le osservazioni 29 dicembre 2000 di __________. e 10 gennaio 2001 dell’UEF di Mendrisio,

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

- che __________ con scritto 21 agosto 2000, ha, in particolare, chiesto il doppio turno di asta relativamente al diritto di passo pedonale e con ogni veicolo a favore della particella __________ RFD __________, di proprietà dei ricorrenti, e a carico della particella n. __________ RFD di __________ oggetto della suddetta procedura di realizzazione,

- che i ricorrenti chiedono che tale richiesta venga respinta, facendo valere che la costituzione della servitù di passo a carico della particella __________ RFD di __________ sia avvenuta, il 4 agosto 1994 (cfr. dg n. __________), con il consenso dell’allora proprietario del fondo (ossia l’avv. __________, patrocinatore dei ricorrenti) nonché portatore della cartella ipotecaria, poi acquistata da __________ e sulla quale quest’ultima fonda l’esecuzione in causa,

- che __________ ritiene che il rango prevalente del proprio diritto di pegno rispetto al diritto di passo risulti dalla data d’iscrizione – anteriore – del primo (ossia il 21 febbraio 1989, cfr. dg. n. __________) e che un’eventuale consenso del precedente creditore pignoratizio (in casu __________) alla costituzione di una servitù prediale di rango preferenziale ad un diritto di pegno esistente possa essere opposto ad un susseguente titolare della cartella (in casu __________) solo se menzionato a registro fondiario e sulla cartella, ritenuto comunque che la questione del rango dei diritti reali limitati sia sottratta alla competenza delle autorità di esecuzione,

- che il ricorso, tendente a quanto pare alla contestazione delle condizioni di asta, è ricevibile in quanto i ricorrenti hanno un interesse pratico ed attuale, ai sensi dell’art. 17 LEF, a che sia soppressa la clausola relativa al doppio turno di asta, affinché sia eliminato il rischio che il diritto di passo venga cancellato con l’aggiudicazione,

- che giusta l’art. 812 cpv. 2 CC, se dopo l’iscrizione del pegno sia stato costituito sul fondo una servitù o un onere fondiario senza il consenso del creditore, il pegno ha la precedenza sul nuovo onere e questo è cancellato , tostoché risulti dalla procedura di realizzazione del pegno che esso è di pregiudizio al creditore,

- che dall’estratto del registro fondiario relativo alla particella n. __________ RFD di __________ risulta chiaramente l’anteriorità del diritto di pegno di __________ iscritto il 21 febbraio 1989, relativamente al diritto di passo vantato dai ricorrenti, iscritto solo il 4 agosto 1994,

- che non risulta invece alcuna menzione di un’eventuale convenzione di modifica dei rispettivi ranghi in esame, né a registro (cfr. art. 37 cpv. 3 RRF) né sulla cartella (cfr. art. 37 cpv. 3 e 61 cpv. 3 RRF),

- che i ricorrenti non pretendono neanche che __________ abbia consentito alla postergazione del proprio diritto di pegno,

- che giusta l’art. 142 cpv. 1 LEF, qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall'elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell'elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio,

- che la precedenza del diritto di pegno di __________ risulta però solo indirettamente dall’elenco oneri, in quanto questo non indica la data di costituzione dei diritti in confronto (cfr. DTF 70 III 13-14, cons. 1 e 2),

- che, sebbene i ricorrenti non sembrino contestare che l’elenco corrisponda a quanto constatato a registro fondiario, essi pretendono però che il diritto di passo precederebbe in rango il pegno di __________

- che la disputa sul rango dei diritti controversi è una questione di diritto materiale che deve essere decisa dal giudice competente per dirimere le contestazione dell’elenco oneri,

- che il ricorso può quindi essere interpretato quale contestazione dell’elenco oneri,

- che l’onere dell’azione incombe ai ricorrenti, in applicazione dell’art. 39 RFF (per rinvio dell’art. 102 RFF), ritenuto che ai fini dell'assegnazione del termine il rango preferenziale del diritto di pegno di __________ risulta chiaramente dal registro fondiario,

- che l’UEF di Mendrisio assegnerà di conseguenza un termine di 20 giorni ai ricorrenti per inoltrare azione in contestazione dell’elenco oneri (art. 107 cpv. 5 LEF, per rinvio dei combinati art. 39 e 102 RFF),

- che non si procederà all’asta della particella n. __________ RFD di __________ prima dello scadere del suddetto termine, ritenuto che nell’ipotesi in cui i ricorrenti dovessero inoltrare azione in contestazione dell’elenco oneri, la questione della sospensione dell’asta dovrà essere esaminata alla luce dell’art. 141 LEF,

- che sulle spese occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a),

- che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati gli art. 142 LEF, 39 RFF, 812 CC, e 37 cpv. 3 e 61 cpv. 3 RRF,

pronuncia:

1. Il ricorso 11 dicembre 2000 di __________ e ____________________, è accolto nel senso dei considerandi.

1.1. All’UEF di Mendrisio è fatto ordine di assegnare a __________ e __________ il termine di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF (per rinvio dei combinati art. 39 e 102 RFF).

1.2. L’asta della particella n. __________ RFD di __________ è rinviata come ai considerandi.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4. Intimazione a: - __________

Comunicazione all’UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 07.08.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 812 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 19, Art. 107, Art. 141 e Art. 142 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 61 e Art. 62 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2016, 1 febbraio 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2026.
  • Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi, Art. 39 e Art. 102 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012.
  • Règlement sur le registre foncier, Art. 37 e Art. 61 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2025.